Premesse alcune considerazioni metodologiche sul modo di interpretare l'Ecloga di Leone III (anno 741), l'A. ne esamina i testi (Ecl. 2.5.1-3) relativi alla sorte del partrimonio familiare dopo la morte di un coniuge. Dal confronto fra essi emerge che la posizione riconosciuta, nei confronti dei figli e del patrimonio, alla vedova non risposata è sostanzialmente analoga a quella che nelle stesse condizioni spetta al marito, pur se viene accuratamente evitato qualsiasi accenno ad una potestà sui figli. Nel quadro di un'ispirazione dichiaratamente religiosa, scopo di tale riforma sarebbe stato di ridurre i litigi tra genitori e figli. Dei pochi contratti menzionati nell'Ecloga, l'A. esamina innanzitutto la compravendita (Ecl. 9.1-2), rilevando come la disciplina giustinianea esposta nelle Istituzioni venga qui semplificata, senza preoccupazioni di carattere dogmatico, ma lasciando aperta la possibilità di recesso (salvo la perdita dell'eventuale caparra o la sua restituzione nel doppio) fino all'adempimento di ambedue le prestazioni e per converso restringendo al minimo l'eventualità di una successiva rescissione o risoluzione del contratto anche nel caso che la cosa presentasse vizi non conosciuti dal venditore. Nel caso di deposito, invece (Ecl. 11.1), la responsabilità per il rifiuto di restituirlo è elevata al doppio, aderendo ad una visione attestata di tanto in tanto fin da tempi antichissimi, ma che potrebbe essersi qui introdotta attraverso un'interpretazione estensiva o analogica di nuovi casi di litiscrescenza previsti dalle Novelle giustinianee. Ne consegue che anche nel campo contrattuale gli autori dell'Ecloga non hanno reciso i legami con la tradizione precedente, ma hanno mostrato di non rifuggire da scelte più o meno innovative.

Aspetti del diritto privato. L'Ecloga di Leone III in tema di famiglia e contratti

GORIA, Fausto
2011-01-01

Abstract

Premesse alcune considerazioni metodologiche sul modo di interpretare l'Ecloga di Leone III (anno 741), l'A. ne esamina i testi (Ecl. 2.5.1-3) relativi alla sorte del partrimonio familiare dopo la morte di un coniuge. Dal confronto fra essi emerge che la posizione riconosciuta, nei confronti dei figli e del patrimonio, alla vedova non risposata è sostanzialmente analoga a quella che nelle stesse condizioni spetta al marito, pur se viene accuratamente evitato qualsiasi accenno ad una potestà sui figli. Nel quadro di un'ispirazione dichiaratamente religiosa, scopo di tale riforma sarebbe stato di ridurre i litigi tra genitori e figli. Dei pochi contratti menzionati nell'Ecloga, l'A. esamina innanzitutto la compravendita (Ecl. 9.1-2), rilevando come la disciplina giustinianea esposta nelle Istituzioni venga qui semplificata, senza preoccupazioni di carattere dogmatico, ma lasciando aperta la possibilità di recesso (salvo la perdita dell'eventuale caparra o la sua restituzione nel doppio) fino all'adempimento di ambedue le prestazioni e per converso restringendo al minimo l'eventualità di una successiva rescissione o risoluzione del contratto anche nel caso che la cosa presentasse vizi non conosciuti dal venditore. Nel caso di deposito, invece (Ecl. 11.1), la responsabilità per il rifiuto di restituirlo è elevata al doppio, aderendo ad una visione attestata di tanto in tanto fin da tempi antichissimi, ma che potrebbe essersi qui introdotta attraverso un'interpretazione estensiva o analogica di nuovi casi di litiscrescenza previsti dalle Novelle giustinianee. Ne consegue che anche nel campo contrattuale gli autori dell'Ecloga non hanno reciso i legami con la tradizione precedente, ma hanno mostrato di non rifuggire da scelte più o meno innovative.
2011
Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici
IUSS Press
Pubblicazioni del CEDANT
8
557
600
9788861980549
Ecloga isaurica; Famiglia; Contratti
Fausto Goria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/135910
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