Con il contratto di lavoro subordinato si acquisisce la disponibilità futura delle energie lavorative altrui al fine di utilizzarle discrezionalmente, per tutta la durata del rapporto, a condizioni stabilite una volta per tutte. Si elimina la necessità di una pluralità di transazioni e si posticipa la scelta della specifica prestazione sino al momento in cui questa deve essere effettuata. L’impiego discrezionale del lavoro, entro i limiti di legge e del contratto, distingue il lavoro dipendente dal lavoro autonomo; nel lavoro “in proprio” non si acquisisce la disponibilità delle energie di altri e deve essere negoziata ogni modifica od integrazione di quanto è inizialmente pattuito e specificato. Va quindi corretta la diffusa opinione secondo la quale la relazione di autorità creata dal contratto di lavoro subordinato debba essere contraddistinta sempre e comunque dall’assolutezza del potere di eterodirezione del fare e dal carattere incondizionato del suo coordinamento spazio temporale ad opera del datore di lavoro. Può lecitamente pattuirsi, in un contratto di lavoro dipendente, la condizione potestativa che attribuisca al prestatore d’opere la facoltà di non effettuare la prestazione richiesta; a maggior ragione ben può la legge disciplinare il contratto di lavoro intermittente come sottotipo nel quale è lecito che il lavoratore rifiuti di dar attuazione ad un singola porzione del rapporto.

Lavoro a comando

FERGOLA, Paolo
2009-01-01

Abstract

Con il contratto di lavoro subordinato si acquisisce la disponibilità futura delle energie lavorative altrui al fine di utilizzarle discrezionalmente, per tutta la durata del rapporto, a condizioni stabilite una volta per tutte. Si elimina la necessità di una pluralità di transazioni e si posticipa la scelta della specifica prestazione sino al momento in cui questa deve essere effettuata. L’impiego discrezionale del lavoro, entro i limiti di legge e del contratto, distingue il lavoro dipendente dal lavoro autonomo; nel lavoro “in proprio” non si acquisisce la disponibilità delle energie di altri e deve essere negoziata ogni modifica od integrazione di quanto è inizialmente pattuito e specificato. Va quindi corretta la diffusa opinione secondo la quale la relazione di autorità creata dal contratto di lavoro subordinato debba essere contraddistinta sempre e comunque dall’assolutezza del potere di eterodirezione del fare e dal carattere incondizionato del suo coordinamento spazio temporale ad opera del datore di lavoro. Può lecitamente pattuirsi, in un contratto di lavoro dipendente, la condizione potestativa che attribuisca al prestatore d’opere la facoltà di non effettuare la prestazione richiesta; a maggior ragione ben può la legge disciplinare il contratto di lavoro intermittente come sottotipo nel quale è lecito che il lavoratore rifiuti di dar attuazione ad un singola porzione del rapporto.
2009
parte I
1
54
lavoro; contratto
P. Fergola
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