Rendimento dei conti, arbitrato, Convenzione di New York e di Ginevra Con riferimento al rendimento dei conti, da non considerare quale mezzo di prova in senso stretto, ma come istituto diretto all’accertamento circa la sussistenza dell’obbligo di rendere il conto, sono state affrontate le questioni relative ai presupposti sostanziali, alle modalità di presentazione del conto, alla sua accettazione ed alle eventuali controversie sull’esattezza e l’ammontare delle singole partite o dell’intero ammontare. Inoltre sono stati esaminati i particolari mezzi di prova utilizzabili nel giudizio di rendiconto e lo speciale procedimento di revisione del conto negozialmente approvato, assimilabile all’annullamento del negozio per errore o dolo. Il commento delle norme codicistiche in materia di arbitrato, quali risultano dalla riforma del 2006, tocca tutta una serie di temi di primaria importanza per un istituto che è diventato il più frequente modo di soluzione delle controversie alternativo rispetto alla giustizia ordinaria. Le questioni affrontate per prime riguardano la legittimità costituzionale di tale istituto, le controversie arbitrabili, i vari tipi di arbitrato noti al nostro ordinamento processuale, il compromesso e la clausola compromissoria e l’arbitrato irrituale. Nella seconda parte si trattano le questioni più squisitamente processuali, relative alla composizione del collegio arbitrale, al modo di nomina degli arbitri (anche nella complicata ipotesi di arbitrati multiparti), all’eventuale sostituzione degli arbitri già nominati, alla capacità ad essere arbitro, all’accettazione e alla decadenza dall’incarico, alla loro responsabilità e ricusazione. La terza parte concerne il procedimento arbitrale, di cui esamina lo svolgimento, l’istruzione probatoria, le vicende anomali, quali la pluralità di parti, l’intervento e la successione nel diritto controverso, l’interruzione per morte, estinzione o perdita della capacità di parte, le spese, il regime dell’eccezione di incompetenza, la competenza cautelare (negata agli arbitri), la sospensione del procedimento arbitrale per pregiudizialità ed i rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria. Si tratta poi della decisione arbitrale, con riferimento al termine per la pronuncia del lodo, alla deliberazione, ai suoi requisiti ed efficacia, al deposito e correzione. L’ultima parte concerne i mezzi di impugnazione del lodo arbitrale, cioè l’impugnazione per nullità, con l’esame dei singoli casi di nullità e del procedimento, la revocazione e l’opposizione di terzo. A conclusione si tratta dell’arbitrato c.d. amministrato, secondo regolamenti precostituiti, e dei lodi stranieri, sotto il profilo del loro riconoscimento ed esecuzione in Italia. La Convenzione di New York del 1958 rappresenta un compromesso tra la tendenza propria delle Camere di Commercio internazionali, che voleva vedere nella sentenza arbitrale internazionale un provvedimento avulso da ogni ordinamento statale ed efficace in virtù della sola volontà delle parti, e l’orientamento più tradizionale della dottrina, che riteneva invece preferibile ricollegare l’arbitrato al diritto interno di uno Stato e considerare il riconoscimento del relativo lodo quale oggetto di una concessione che ogni Stato contraente avrebbe fatto, a condizione di reciprocità, a tutti gli altri. Le questioni esaminate concernono la nozione di sentenza arbitrale, i requisiti formali e sostanziali cui si subordina l’efficacia della clausola compromissoria, le modalità tecniche per l’exequatur, il procedimento per il riconoscimento del lodo arbitrale straniero e per la sua esecutorietà. La Convenzione di Ginevra del 1961, in tema di arbitrato nel commercio internazionale, mira a facilitare il ricorso all’arbitrato nei rapporti commerciali tra i paesi dell’Europa occidentale ed orientale e si pone quale ideale completamento della Convenzione di New York del 1958. Dopo un esame del suo ambito di applicazione e della forma dell’accordo arbitrale, si delinea la disciplina dell’arbitrato commerciale internazionale, dalla redazione delle clausole compromissorie e del compromesso alla designazione degli arbitri e alla regolamentazione dell’arbitrato, rilevando l’assoluta libertà delle parti in proposito. Sono poi prese in considerazione alcune norme di diritto processuale internazionale destinate ad assicurare lo svolgimento il più possibile leale e spedito del processo arbitrale, evitando le difformità delle discipline dei vari Stati contraenti e le manovre dilatorie della parte in malafede. Sono poi studiate le regole della declinatoria di competenza giudiziaria in presenza di accordo arbitrale e le regole che devono presiedere alla redazione del lodo,con specifico riferimento all’obbligo di motivazione. Da ultimo, si prende in esame l’efficacia che può avere l’annullamento della sentenza arbitrale straniera, pronunciata in uno degli Stati contraenti. ARTT. 263-266 - 806-840;

DEL RENDIMENTO DEI CONTI, DELL'ARBITRATO; CONVENZIONE ARBITRALE DI N.Y. E DI GINEVRA

RAMPAZZI, Gabriella
2009-01-01

Abstract

Rendimento dei conti, arbitrato, Convenzione di New York e di Ginevra Con riferimento al rendimento dei conti, da non considerare quale mezzo di prova in senso stretto, ma come istituto diretto all’accertamento circa la sussistenza dell’obbligo di rendere il conto, sono state affrontate le questioni relative ai presupposti sostanziali, alle modalità di presentazione del conto, alla sua accettazione ed alle eventuali controversie sull’esattezza e l’ammontare delle singole partite o dell’intero ammontare. Inoltre sono stati esaminati i particolari mezzi di prova utilizzabili nel giudizio di rendiconto e lo speciale procedimento di revisione del conto negozialmente approvato, assimilabile all’annullamento del negozio per errore o dolo. Il commento delle norme codicistiche in materia di arbitrato, quali risultano dalla riforma del 2006, tocca tutta una serie di temi di primaria importanza per un istituto che è diventato il più frequente modo di soluzione delle controversie alternativo rispetto alla giustizia ordinaria. Le questioni affrontate per prime riguardano la legittimità costituzionale di tale istituto, le controversie arbitrabili, i vari tipi di arbitrato noti al nostro ordinamento processuale, il compromesso e la clausola compromissoria e l’arbitrato irrituale. Nella seconda parte si trattano le questioni più squisitamente processuali, relative alla composizione del collegio arbitrale, al modo di nomina degli arbitri (anche nella complicata ipotesi di arbitrati multiparti), all’eventuale sostituzione degli arbitri già nominati, alla capacità ad essere arbitro, all’accettazione e alla decadenza dall’incarico, alla loro responsabilità e ricusazione. La terza parte concerne il procedimento arbitrale, di cui esamina lo svolgimento, l’istruzione probatoria, le vicende anomali, quali la pluralità di parti, l’intervento e la successione nel diritto controverso, l’interruzione per morte, estinzione o perdita della capacità di parte, le spese, il regime dell’eccezione di incompetenza, la competenza cautelare (negata agli arbitri), la sospensione del procedimento arbitrale per pregiudizialità ed i rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria. Si tratta poi della decisione arbitrale, con riferimento al termine per la pronuncia del lodo, alla deliberazione, ai suoi requisiti ed efficacia, al deposito e correzione. L’ultima parte concerne i mezzi di impugnazione del lodo arbitrale, cioè l’impugnazione per nullità, con l’esame dei singoli casi di nullità e del procedimento, la revocazione e l’opposizione di terzo. A conclusione si tratta dell’arbitrato c.d. amministrato, secondo regolamenti precostituiti, e dei lodi stranieri, sotto il profilo del loro riconoscimento ed esecuzione in Italia. La Convenzione di New York del 1958 rappresenta un compromesso tra la tendenza propria delle Camere di Commercio internazionali, che voleva vedere nella sentenza arbitrale internazionale un provvedimento avulso da ogni ordinamento statale ed efficace in virtù della sola volontà delle parti, e l’orientamento più tradizionale della dottrina, che riteneva invece preferibile ricollegare l’arbitrato al diritto interno di uno Stato e considerare il riconoscimento del relativo lodo quale oggetto di una concessione che ogni Stato contraente avrebbe fatto, a condizione di reciprocità, a tutti gli altri. Le questioni esaminate concernono la nozione di sentenza arbitrale, i requisiti formali e sostanziali cui si subordina l’efficacia della clausola compromissoria, le modalità tecniche per l’exequatur, il procedimento per il riconoscimento del lodo arbitrale straniero e per la sua esecutorietà. La Convenzione di Ginevra del 1961, in tema di arbitrato nel commercio internazionale, mira a facilitare il ricorso all’arbitrato nei rapporti commerciali tra i paesi dell’Europa occidentale ed orientale e si pone quale ideale completamento della Convenzione di New York del 1958. Dopo un esame del suo ambito di applicazione e della forma dell’accordo arbitrale, si delinea la disciplina dell’arbitrato commerciale internazionale, dalla redazione delle clausole compromissorie e del compromesso alla designazione degli arbitri e alla regolamentazione dell’arbitrato, rilevando l’assoluta libertà delle parti in proposito. Sono poi prese in considerazione alcune norme di diritto processuale internazionale destinate ad assicurare lo svolgimento il più possibile leale e spedito del processo arbitrale, evitando le difformità delle discipline dei vari Stati contraenti e le manovre dilatorie della parte in malafede. Sono poi studiate le regole della declinatoria di competenza giudiziaria in presenza di accordo arbitrale e le regole che devono presiedere alla redazione del lodo,con specifico riferimento all’obbligo di motivazione. Da ultimo, si prende in esame l’efficacia che può avere l’annullamento della sentenza arbitrale straniera, pronunciata in uno degli Stati contraenti. ARTT. 263-266 - 806-840;
2009
Commentario breve al codice di procedura civile
Cedam
1
880 - 2499 - 3115
885 - 2586 - 3125
9788813287405
ARBITRATO, CONVENZIONE ARBITRALE
Gabriella Rampazzi
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