Il tema della soggettività passiva tributaria in capo alle persone giuridiche si colloca tra i più discussi nella dottrina e nella giurisprudenza risalente sino agli inizi del secolo scorso. Tra le principali cause di dibattito si pone l’individuazione del presupposto, al ricorrere del quale, possa manifestarsi il soggetto d’imposta in modo unitario e autonomo rispetto alla persona fisica. I fondamenti sui quali poggia il riconoscimento del presupposto soggettivo dell’imposta sul reddito delle società in Italia non sono agilmente decifrabili giacché non esiste una chiara equazione con la personalità giuridica riconosciuta dal diritto civile. Ne è un esempio il caso degli enti privati diversi dalle società. Per tale ragione, il contributo offre un’indagine, sotto il profilo storicosistematico, tesa all’individuazione dei principi generali che governano il fenomeno della soggettività passiva dell’imposta sul reddito. Sotto il profilo storico, la prima occasione nella quale è stato riconosciuto il presupposto soggettivo unitario in capo ad un soggetto diverso da una persona fisica risale al 1910, laddove la Corte di Cassazione riconosceva la soggettività tributaria in capo alle società a causa del manifestarsi di un’autonomia soggettiva rispetto alla persona fisica. Balzando al 1954, con l’introduzione dell’imposta sulle società, è stata positivizzata la prima norma che individuasse il presupposto del tributo in capo a persone giuridiche mediante la tassazione del capitale e del reddito, per giungere sino ai giorni nostri dove il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dedica l’intero titolo secondo alla tassazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone. Dalla prospettiva sistematica, viene analizzato il ruolo rivestito (i) dalla relazione che si instaura tra il medesimo soggetto passivo e il percettore del suo dividendo, nonché (ii) l’istituto della tassazione di gruppo, che individua un soggetto passivo “consolidato” sebbene, sotto il profilo civilistico, le entità aderenti al gruppo rimangano separate, (iii) la soggettività passiva degli enti pubblici e di quelli con scopo sociale, giungendo poi all’analisi dei requisiti della soggettività (iv) in capo agli enti non residenti. Il contributo costituisce la relazione presentata dagli autori al congresso annuale del 2013 organizzato dalla European Association of Tax Law Professors (EATLP) tenuto a Lisbona.
Corporate income tax subjects in Italy : National Report for the EATLP Congress, Lisbon, 31st may : 1st June 2013
GRANDINETTI, MARIO;
2013-01-01
Abstract
Il tema della soggettività passiva tributaria in capo alle persone giuridiche si colloca tra i più discussi nella dottrina e nella giurisprudenza risalente sino agli inizi del secolo scorso. Tra le principali cause di dibattito si pone l’individuazione del presupposto, al ricorrere del quale, possa manifestarsi il soggetto d’imposta in modo unitario e autonomo rispetto alla persona fisica. I fondamenti sui quali poggia il riconoscimento del presupposto soggettivo dell’imposta sul reddito delle società in Italia non sono agilmente decifrabili giacché non esiste una chiara equazione con la personalità giuridica riconosciuta dal diritto civile. Ne è un esempio il caso degli enti privati diversi dalle società. Per tale ragione, il contributo offre un’indagine, sotto il profilo storicosistematico, tesa all’individuazione dei principi generali che governano il fenomeno della soggettività passiva dell’imposta sul reddito. Sotto il profilo storico, la prima occasione nella quale è stato riconosciuto il presupposto soggettivo unitario in capo ad un soggetto diverso da una persona fisica risale al 1910, laddove la Corte di Cassazione riconosceva la soggettività tributaria in capo alle società a causa del manifestarsi di un’autonomia soggettiva rispetto alla persona fisica. Balzando al 1954, con l’introduzione dell’imposta sulle società, è stata positivizzata la prima norma che individuasse il presupposto del tributo in capo a persone giuridiche mediante la tassazione del capitale e del reddito, per giungere sino ai giorni nostri dove il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dedica l’intero titolo secondo alla tassazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone. Dalla prospettiva sistematica, viene analizzato il ruolo rivestito (i) dalla relazione che si instaura tra il medesimo soggetto passivo e il percettore del suo dividendo, nonché (ii) l’istituto della tassazione di gruppo, che individua un soggetto passivo “consolidato” sebbene, sotto il profilo civilistico, le entità aderenti al gruppo rimangano separate, (iii) la soggettività passiva degli enti pubblici e di quelli con scopo sociale, giungendo poi all’analisi dei requisiti della soggettività (iv) in capo agli enti non residenti. Il contributo costituisce la relazione presentata dagli autori al congresso annuale del 2013 organizzato dalla European Association of Tax Law Professors (EATLP) tenuto a Lisbona.File | Dimensione | Formato | |
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