Si può oggi parlare di una sorta di «fallimento» della riforma del Titolo V del 2001 e del modello di regionalismo da essa prefigurato: quest'ultimo è rimasto infatti in molta parte inattuato, in altra ‘abbandonato’; per alcuni aspetti in stand by, per molti altri in via di ulteriore revisione. Nell'articolo si sottolinea come, per dare attuazione al Titolo V, si debba, inevitabilmente, guardare ad esso in una prospettiva ordinamentale: modificare l’assetto regionale senza incidere su alcuni snodi di livello centrale (il Parlamento e il processo legislativo in primo luogo) ha infatti condotto al fallimento del processo. Il primo snodo ordinamentale sul quale intervenire è dunque costituito dall’istituzione di una sede legislativa in cui istanze unitarie statali e esigenze di autonomia e di differenziazione degli enti substatali possano integrarsi e fondersi in una sintesi compiuta, in cui le tensioni tra centro e periferia possano ‘decontrarsi’ e il progetto di regionalismo, che si ‘respira’ dalle disposizioni costituzionali, realizzarsi: una convinta e efficace riforma del Senato. La sua assenza in questi anni ha sopravvalutato, più di quanto fosse necessario, il ruolo della Corte costituzionale, spostando ‘a valle’ decisioni che avrebbero dovuto essere assunte ‘a monte’, dal sistema politico. Al di là di ciò, è comunque indubbio che oggi il sistema locale risulti delineato in massima parte dall’opera della Corte e che in qualche misura essa debba divenire elemento istituzionale di stabilizzazione del sistema regionale e locale. Il ruolo della Corte, in sostanza, è comunque decisivo e un assetto decentrato del sistema non può non considerare la sua incidenza. Il che non equivale a regionalizzare la Corte, ma sicuramente ad intravedere modifiche costituzionali che valorizzino il suo peso nell’equilibrio complessivo del sistema. Come la Corte costituzionale, negli anni più recenti anche il Capo dello Stato, in conseguenza di una crisi della politica sempre più acuta, è venuto via via assumendo un ruolo fondamentale per il sistema. Considerata la funzione ‘chiave’ svolta da quest’organo, non solo rispetto alla forma di governo, ma anche nei confronti della forma di Stato, ci si dovrebbe interrogare su una diversa attuazione (o modifica) della norma riguardante la sua elezione, in funzione di una maggiore partecipazione dei territori alla sua elezione. La tesi sostenuta è che, per costituire la strada da seguire per portare a termine il progetto cominciato nel 2001, si debba garantire una maggiore ed effettiva integrazione delle autonomie territoriali nei confronti delle istituzioni nazionali, in particolare di quelle che si ritengono essere i ‘pilastri’ dell’ordinamento.

Su alcuni 'cardini' costituzionali del regionalismo italiano

BERTOLINO, Cristina
2013-01-01

Abstract

Si può oggi parlare di una sorta di «fallimento» della riforma del Titolo V del 2001 e del modello di regionalismo da essa prefigurato: quest'ultimo è rimasto infatti in molta parte inattuato, in altra ‘abbandonato’; per alcuni aspetti in stand by, per molti altri in via di ulteriore revisione. Nell'articolo si sottolinea come, per dare attuazione al Titolo V, si debba, inevitabilmente, guardare ad esso in una prospettiva ordinamentale: modificare l’assetto regionale senza incidere su alcuni snodi di livello centrale (il Parlamento e il processo legislativo in primo luogo) ha infatti condotto al fallimento del processo. Il primo snodo ordinamentale sul quale intervenire è dunque costituito dall’istituzione di una sede legislativa in cui istanze unitarie statali e esigenze di autonomia e di differenziazione degli enti substatali possano integrarsi e fondersi in una sintesi compiuta, in cui le tensioni tra centro e periferia possano ‘decontrarsi’ e il progetto di regionalismo, che si ‘respira’ dalle disposizioni costituzionali, realizzarsi: una convinta e efficace riforma del Senato. La sua assenza in questi anni ha sopravvalutato, più di quanto fosse necessario, il ruolo della Corte costituzionale, spostando ‘a valle’ decisioni che avrebbero dovuto essere assunte ‘a monte’, dal sistema politico. Al di là di ciò, è comunque indubbio che oggi il sistema locale risulti delineato in massima parte dall’opera della Corte e che in qualche misura essa debba divenire elemento istituzionale di stabilizzazione del sistema regionale e locale. Il ruolo della Corte, in sostanza, è comunque decisivo e un assetto decentrato del sistema non può non considerare la sua incidenza. Il che non equivale a regionalizzare la Corte, ma sicuramente ad intravedere modifiche costituzionali che valorizzino il suo peso nell’equilibrio complessivo del sistema. Come la Corte costituzionale, negli anni più recenti anche il Capo dello Stato, in conseguenza di una crisi della politica sempre più acuta, è venuto via via assumendo un ruolo fondamentale per il sistema. Considerata la funzione ‘chiave’ svolta da quest’organo, non solo rispetto alla forma di governo, ma anche nei confronti della forma di Stato, ci si dovrebbe interrogare su una diversa attuazione (o modifica) della norma riguardante la sua elezione, in funzione di una maggiore partecipazione dei territori alla sua elezione. La tesi sostenuta è che, per costituire la strada da seguire per portare a termine il progetto cominciato nel 2001, si debba garantire una maggiore ed effettiva integrazione delle autonomie territoriali nei confronti delle istituzioni nazionali, in particolare di quelle che si ritengono essere i ‘pilastri’ dell’ordinamento.
2013
21
1
46
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23439&dpath=document&dfile=22102013182317.pdf&content=Su+alcuni+'cardini'+costituzionali+del+regionalismo+italiano+-+stato+-+dottrina+-+
Attuazione regionalismo 2001, riforma del Senato, ruolo Corte costituzionale, ruolo Presidente della Repubblica
C. Bertolino
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
22102013182317.pdf

Accesso aperto

Tipo di file: PDF EDITORIALE
Dimensione 354.25 kB
Formato Adobe PDF
354.25 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/139342
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact