L’accertamento in sede ecclesiastica dell’incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali per cause di natura psichica non configura, secondo questa interessante sentenza, una situazione di incapacità di intendere e di volere idonea ad escludere necessariamente la “mala fede” richiesta per il riconoscimento dell’assegno alimentare e dell’indennità di cui all’art. 129 bis c.c. Solo il positivo accertamento effettuato dal giudice civile della derivazione causale della nullità dall’incapacità d’intendere e volere al momento della celebrazione del matrimonio può portare ad escludere in via generale l’applicabilità dell’art. 129 bis c.c. Tale accertamento, inoltre, deve prescindere dalle valutazioni di merito compiute dal giudice ecclesiastico, anche se avallate dalla corte di appello con la sentenza di delibazione, poiché davanti al giudice civile il coniuge in buona fede deve avere ogni idoneo strumento processuale per far valere, se ne sussistono i presupposti oggettivi, il proprio diritto alle prestazioni previste dall’art. 129 bis c.c.

Nullità del matrimonio e diritto all'indennità del coniuge in buona fede [nota a Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2013, n.9484]

LONG, JOELLE
2013-01-01

Abstract

L’accertamento in sede ecclesiastica dell’incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali per cause di natura psichica non configura, secondo questa interessante sentenza, una situazione di incapacità di intendere e di volere idonea ad escludere necessariamente la “mala fede” richiesta per il riconoscimento dell’assegno alimentare e dell’indennità di cui all’art. 129 bis c.c. Solo il positivo accertamento effettuato dal giudice civile della derivazione causale della nullità dall’incapacità d’intendere e volere al momento della celebrazione del matrimonio può portare ad escludere in via generale l’applicabilità dell’art. 129 bis c.c. Tale accertamento, inoltre, deve prescindere dalle valutazioni di merito compiute dal giudice ecclesiastico, anche se avallate dalla corte di appello con la sentenza di delibazione, poiché davanti al giudice civile il coniuge in buona fede deve avere ogni idoneo strumento processuale per far valere, se ne sussistono i presupposti oggettivi, il proprio diritto alle prestazioni previste dall’art. 129 bis c.c.
2013
11
971
974
matrimonio concordatario; nullità
J. LONG
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