Le sentenze di condanna dell’Italia in materia minorile pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del diritto individuale al rispetto della vita familiare sono una decina. In numerose pronunce si censura il ritardo o addirittura la mancata esecuzione da parte dei servizi sociali territoriali dei provvedimenti giudiziari concernenti il diritto di visita del genitore (cfr. Scozzari e Giunta c. Italia; Bove c. Italia; Roda e Bonfatti c. Italia; Piazzi c. Italia) e l’inadeguata vigilanza del giudice sull’operato dei servizi (Scozzari e Giunta c. Italia; Piazzi c. Italia). Frequentemente, inoltre, si stigmatizza l’incapacità delle istituzioni pubbliche sia di stimolare sia di ottenere la cooperazione tra i familiari coinvolti. Nel primo caso esercitando un ruolo anche conciliativo. Nel secondo caso predisponendo le misure necessarie a ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari anche in mancanza di cooperazione tra le parti private. Il riconoscimento dell’esistenza di un dovere dello Stato di attivarsi per la cooperazione spontanea tra i soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nella relazione tra genitori e figli minori e, conseguentemente, dell’essenzialità della cooperazione (e dunque del rispetto, della collaborazione, del coordinamento) tra istituzioni pubbliche coinvolte nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del ruolo conciliativo che tali enti devono svolgere con riferimento alle parti private giustifica la scelta del tema dei rapporti fra servizi socio-assistenziali territoriali e magistratura alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel quadro di un'opera collettanea dedicata alla mediazione familiare.
I rapporti fra servizi socio-assistenziali territoriali e magistratura alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo
LONG, JOELLE
2013-01-01
Abstract
Le sentenze di condanna dell’Italia in materia minorile pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del diritto individuale al rispetto della vita familiare sono una decina. In numerose pronunce si censura il ritardo o addirittura la mancata esecuzione da parte dei servizi sociali territoriali dei provvedimenti giudiziari concernenti il diritto di visita del genitore (cfr. Scozzari e Giunta c. Italia; Bove c. Italia; Roda e Bonfatti c. Italia; Piazzi c. Italia) e l’inadeguata vigilanza del giudice sull’operato dei servizi (Scozzari e Giunta c. Italia; Piazzi c. Italia). Frequentemente, inoltre, si stigmatizza l’incapacità delle istituzioni pubbliche sia di stimolare sia di ottenere la cooperazione tra i familiari coinvolti. Nel primo caso esercitando un ruolo anche conciliativo. Nel secondo caso predisponendo le misure necessarie a ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari anche in mancanza di cooperazione tra le parti private. Il riconoscimento dell’esistenza di un dovere dello Stato di attivarsi per la cooperazione spontanea tra i soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nella relazione tra genitori e figli minori e, conseguentemente, dell’essenzialità della cooperazione (e dunque del rispetto, della collaborazione, del coordinamento) tra istituzioni pubbliche coinvolte nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del ruolo conciliativo che tali enti devono svolgere con riferimento alle parti private giustifica la scelta del tema dei rapporti fra servizi socio-assistenziali territoriali e magistratura alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel quadro di un'opera collettanea dedicata alla mediazione familiare.File | Dimensione | Formato | |
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