L'articolo esamina la disciplina del d.l. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014) in materia di affidamento di contratti pubblici e la previsione di una sanzione pecuniaria a carico dell’operatore economico in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale “degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive” presentate, e la successiva possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti, entro un termine massimo di dieci giorni, assegnato dalla stazione appaltante, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara. Nei casi di “irregolarità non essenziali”, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni “non indispensabili”, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione. In via complementare e sistematica, la novella legislativa ha modificato anche la disciplina del cosiddetto “soccorso istruttorio” di cui al Codice appalti. La disposizione, pur intuibile nell’intento perseguito, non chiarisce quando le irregolarità possano definirsi “essenziali”, né chiarisce quando le dichiarazioni possano considerarsi “non indispensabili”. L’imprecisione lessicale del legislatore e il carattere laconico della disciplina ritagliano un ambito discrezionale di notevole ampiezza in capo alla stazione appaltante, che dispone della facoltà di consentire la regolarizzazione della documentazione in luogo dell’esclusione dalla gara. Le scelte rimesse alla P.A. saranno sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza, in applicazione della perdurante tassatività delle cause di esclusione.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

FOA', Sergio
2014-01-01

Abstract

L'articolo esamina la disciplina del d.l. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014) in materia di affidamento di contratti pubblici e la previsione di una sanzione pecuniaria a carico dell’operatore economico in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale “degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive” presentate, e la successiva possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti, entro un termine massimo di dieci giorni, assegnato dalla stazione appaltante, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara. Nei casi di “irregolarità non essenziali”, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni “non indispensabili”, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione. In via complementare e sistematica, la novella legislativa ha modificato anche la disciplina del cosiddetto “soccorso istruttorio” di cui al Codice appalti. La disposizione, pur intuibile nell’intento perseguito, non chiarisce quando le irregolarità possano definirsi “essenziali”, né chiarisce quando le dichiarazioni possano considerarsi “non indispensabili”. L’imprecisione lessicale del legislatore e il carattere laconico della disciplina ritagliano un ambito discrezionale di notevole ampiezza in capo alla stazione appaltante, che dispone della facoltà di consentire la regolarizzazione della documentazione in luogo dell’esclusione dalla gara. Le scelte rimesse alla P.A. saranno sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza, in applicazione della perdurante tassatività delle cause di esclusione.
2014
11
1147
1157
appalti pubblici; Contratti pubblici; Public Procurement
S. FOA'
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