Commento alla legge 20 febbraio 2006, n. 46. La regola della inappellabilità delle sentenze penali di proscioglimento da parte di imputato e pubblico ministero (salvi i casi eccezionali di cui all'art. 603 comma 2 c.p.p.) viene esaminata sotto diversi profili: contenuti essenziali, impatto sistematico, compatibilità (dubbia) con il principio costituzionale di parità delle armi.

I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"

CAPRIOLI, Francesco
2006-01-01

Abstract

Commento alla legge 20 febbraio 2006, n. 46. La regola della inappellabilità delle sentenze penali di proscioglimento da parte di imputato e pubblico ministero (salvi i casi eccezionali di cui all'art. 603 comma 2 c.p.p.) viene esaminata sotto diversi profili: contenuti essenziali, impatto sistematico, compatibilità (dubbia) con il principio costituzionale di parità delle armi.
2006
La legislazione penale compulsiva
CEDAM
163
199
88-13-26909-9
Impugnazioni penali, appello del pubblico ministero
F. CAPRIOLI
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