In Italia la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale («CISG») è in vigore dal 1988, ma ha prodotto finora un numero limitato di casi; ed alcuni di essi, soprattutto nella fase di prima applicazione, hanno investito questioni intertemporali o di fissazione della legge applicabile, prima che di interpretazione del diritto materiale uniforme. Tipiche di quella fase sono state talune incertezze di metodo, come l’uso argomentativo del codice civile, benché non applicabile, o della traduzione italiana della Convenzione, testo non ufficiale. Viceversa la produzione successiva, seppur esigua, s’è rivelata pregevole. Sentenze rispettose del principio d’interpretazione autonoma – e perciò inclini all’osservanza dei precedenti stranieri così come al rifiuto dell’homeward trend – hanno affrontato temi spinosi anche per il diritto “domestico”: buona fede e divieto di "venire contra factum", formazione del contratto e "battle of forms" (o “battaglia dei formulari”), denuncia di non-conformità dei beni venduti sono solo alcuni dei profili ove la nostra giurisprudenza ha saputo recepire ed arricchire la giurisprudenza internazionale sulla Convenzione. Ne è disceso un crescente significato paradigmatico del diritto internazional-uniforme della vendita ed una crescente capacità d’orientare, anche in Italia, il dibattito sull’armonizzazione transfrontaliera del diritto dei contratti.
Italy
FERRANTE, Edoardo
2014-01-01
Abstract
In Italia la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale («CISG») è in vigore dal 1988, ma ha prodotto finora un numero limitato di casi; ed alcuni di essi, soprattutto nella fase di prima applicazione, hanno investito questioni intertemporali o di fissazione della legge applicabile, prima che di interpretazione del diritto materiale uniforme. Tipiche di quella fase sono state talune incertezze di metodo, come l’uso argomentativo del codice civile, benché non applicabile, o della traduzione italiana della Convenzione, testo non ufficiale. Viceversa la produzione successiva, seppur esigua, s’è rivelata pregevole. Sentenze rispettose del principio d’interpretazione autonoma – e perciò inclini all’osservanza dei precedenti stranieri così come al rifiuto dell’homeward trend – hanno affrontato temi spinosi anche per il diritto “domestico”: buona fede e divieto di "venire contra factum", formazione del contratto e "battle of forms" (o “battaglia dei formulari”), denuncia di non-conformità dei beni venduti sono solo alcuni dei profili ove la nostra giurisprudenza ha saputo recepire ed arricchire la giurisprudenza internazionale sulla Convenzione. Ne è disceso un crescente significato paradigmatico del diritto internazional-uniforme della vendita ed una crescente capacità d’orientare, anche in Italia, il dibattito sull’armonizzazione transfrontaliera del diritto dei contratti.File | Dimensione | Formato | |
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