SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’autonomia delle parti nell’arbitrato ex d.lgs. n. 5 del 2003. – 3. Il dibattito sull’arbitrabilità dell’impugnazione delle delibere assembleari: la tesi tradizionale restrittiva. – 4. Segue: e quelle nuove estensive. – 5. Critica delle nuove tesi. – 6. Opportunità che alla limitazione dell’autonomia delle parti corrisponda l’estensione dei confini dell’arbitrabilità. ## ABSTRACT: L’a. sostiene che ad un maggiore o minore grado di autonomia privata nell’arbitrato è opportuno sia correlata una inversa ampiezza delle materie compromettibili in arbitri. A tal fine si sofferma sull’arbitrato da clausola compromissoria societaria, disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003. In esso, alla limitazione dei poteri delle parti per quanto riguarda soprattutto la nomina dell’organo arbitrale sembra ragionevole – a suo parere – far corrispondere scelte interpretative ovvero anche suggerimenti «de iure condendo» che estendano i confini dell’arbitrabilità delle controversie. Ciò con specifico riferimento alle impugnazioni delle deliberazioni assembleari, che dovrebbero poter essere devolute alla giustizia arbitrale a prescindere dalla natura disponibile o indisponibile dei diritti coinvolti, ma anche, più in generale, aprendo la prospettiva dell’inclusione nell’area della compromettibilità in arbitri a tutte le controversie societarie, con esclusione solo delle liti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Riduzione dei poteri delle parti in arbitrato e regola dell’estensione della compromettibilità: le liti endosocietarie

DALMOTTO, Eugenio
2016-01-01

Abstract

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’autonomia delle parti nell’arbitrato ex d.lgs. n. 5 del 2003. – 3. Il dibattito sull’arbitrabilità dell’impugnazione delle delibere assembleari: la tesi tradizionale restrittiva. – 4. Segue: e quelle nuove estensive. – 5. Critica delle nuove tesi. – 6. Opportunità che alla limitazione dell’autonomia delle parti corrisponda l’estensione dei confini dell’arbitrabilità. ## ABSTRACT: L’a. sostiene che ad un maggiore o minore grado di autonomia privata nell’arbitrato è opportuno sia correlata una inversa ampiezza delle materie compromettibili in arbitri. A tal fine si sofferma sull’arbitrato da clausola compromissoria societaria, disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003. In esso, alla limitazione dei poteri delle parti per quanto riguarda soprattutto la nomina dell’organo arbitrale sembra ragionevole – a suo parere – far corrispondere scelte interpretative ovvero anche suggerimenti «de iure condendo» che estendano i confini dell’arbitrabilità delle controversie. Ciò con specifico riferimento alle impugnazioni delle deliberazioni assembleari, che dovrebbero poter essere devolute alla giustizia arbitrale a prescindere dalla natura disponibile o indisponibile dei diritti coinvolti, ma anche, più in generale, aprendo la prospettiva dell’inclusione nell’area della compromettibilità in arbitri a tutte le controversie societarie, con esclusione solo delle liti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
2016
1
85
96
Arbitrato, Autonomia privata, Limiti, Controversie compromettibili, Arbitrato societario
Eugenio Dalmotto
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