Gli artt. 1-5 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 hanno dato attuazione alla direttiva di legge delega contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. m della legge 28 aprile 2014, n. 67, che invitava il governo a «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento». Nel contributo la riforma viene analizzata nei suoi numerosi aspetti problematici: proiezione funzionale dell’istituto, natura giuridica, presupposti applicativi, risvolti processuali, rapporti con l’azione civile di risarcimento del danno.
Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto
CAPRIOLI, Francesco
2015-01-01
Abstract
Gli artt. 1-5 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 hanno dato attuazione alla direttiva di legge delega contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. m della legge 28 aprile 2014, n. 67, che invitava il governo a «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento». Nel contributo la riforma viene analizzata nei suoi numerosi aspetti problematici: proiezione funzionale dell’istituto, natura giuridica, presupposti applicativi, risvolti processuali, rapporti con l’azione civile di risarcimento del danno.File | Dimensione | Formato | |
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