ASTRACT 1: Partendo da un caso concreto, l'a. affronta il tema dell'individuazione del giudice competente nelle controversie tra avvocato e cliente-consumatore. Sono inoltre trattati i temi della modifica fittizia dei criteri individuativi della competenza per territorio e della prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica. # ABSTRACT 2: Un caso in tema di recupero di crediti professionali da parte di un avvocato costituisce lo spunto per trattare dello spo-stamento della residenza al fine di eludere il principio del giudice naturale e del rapporto tra i numerosi fori specificamente previsti in materia e il foro del consumatore ricavabile dall’art. 33, 2° comma, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005. Quanto a tale rapporto, l’a. condivide l’orientamento giurisprudenziale che ritiene in generale prevalenti “le esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore”. Conclude dunque l’a. che, a prescindere da quale tra i molti possibili sia il rito in concreto adottato, se il cliente è un consumatore la competenza deve essere sempre e solo quella del luogo dove quest’ultimo ha la residenza o il domicilio elettivo. # ABSTRACT 3: La descrizione di un caso in tema di recupero dei crediti professionali maturati nell’esercizio dell’attività di avvocato costituisce lo spunto per trattare del rapporto tra i fori specificamente previsti in materia e il cosiddetto foro esclusivo del consumatore, ricavabile dal disposto dell’art. l'art. 33, 2° comma, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005. Viene altresì approfondito l’argomento del momento determinante per l’individuazione della competenza e dello spostamento della residenza al fine di eludere il principio del giudice naturale precostituito per legge. L’a. condivide la decisione della Cassazione di fare riferimento ex art. 5 c.p.c. al luogo dove il consumatore ha la residenza al momento della proposizione in giudizio della domanda e non quello del luogo dove l’aveva al momento della conclusione del contratto fonte della lite, a meno che lo stato di fatto sia stato mutato fittiziamente allo scopo di modificare la competenza. Estendendo lo sguardo a temi non specificamente trattati nella sentenza in commento, parimenti ragionevole appare, secondo l’a., la scelta della giurisprudenza di legittimità di ritenere sempre prevalente, «in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore», il foro di cui all’art. 33, 2° comma, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005. In particolare, per quanto riguarda il procedimento per decreto ingiuntivo, sembrerebbe corretta la scelta di riconoscere, nelle forme concorrenti o esclusive previste dalla legge, la competenza del foro dell’albo a cui appartiene l’avvocato o il notaio (art. 637, 3° comma, c.p.c.) e quella dell’ufficio giudiziario dove l'avvocato ha prestato la propria opera (art. 637, 2° comma, c.p.c. e 14, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011) solo quando anche il cliente possa essere definito un «professionista» e cioè una persona fisica o giuridica che agisca nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Operata anche una ricognizione delle alternative al ricorso per decreto ingiuntivo utilizzabili, conclude l’a. che, a prescindere da quale tra i molti attualmente possibili sia il rito prescelto dall’avvocato per il recupero dei suoi crediti professionali, se il cliente è un consumatore, la competenza è sempre e solo quella del luogo dove questi ha la residenza o il domicilio elettivo. # SOMMARIO: 1. Le questioni di competenza insorte nella causa tra un avvocato e la propria cliente. 2. La rilevanza della residenza al momento della proposizione della domanda. 3. Lo spostamento abusivo della residenza dopo la conclusione del contratto fonte della lite. 4. La residenza effettiva e quella anagrafica. 5. La prevalenza del foro del consumatore su quello dell’albo a cui appartiene l’avvocato (o il notaio). 6. (Segue) … su quello dell’ufficio giudiziario dove l'avvocato ha prestato la propria opera. 7. (Segue) … e su tutti gli altri

La residenza del consumatore e la competenza per le liti sul compenso degli avvocati

DALMOTTO, Eugenio
2015-01-01

Abstract

ASTRACT 1: Partendo da un caso concreto, l'a. affronta il tema dell'individuazione del giudice competente nelle controversie tra avvocato e cliente-consumatore. Sono inoltre trattati i temi della modifica fittizia dei criteri individuativi della competenza per territorio e della prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica. # ABSTRACT 2: Un caso in tema di recupero di crediti professionali da parte di un avvocato costituisce lo spunto per trattare dello spo-stamento della residenza al fine di eludere il principio del giudice naturale e del rapporto tra i numerosi fori specificamente previsti in materia e il foro del consumatore ricavabile dall’art. 33, 2° comma, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005. Quanto a tale rapporto, l’a. condivide l’orientamento giurisprudenziale che ritiene in generale prevalenti “le esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore”. Conclude dunque l’a. che, a prescindere da quale tra i molti possibili sia il rito in concreto adottato, se il cliente è un consumatore la competenza deve essere sempre e solo quella del luogo dove quest’ultimo ha la residenza o il domicilio elettivo. # ABSTRACT 3: La descrizione di un caso in tema di recupero dei crediti professionali maturati nell’esercizio dell’attività di avvocato costituisce lo spunto per trattare del rapporto tra i fori specificamente previsti in materia e il cosiddetto foro esclusivo del consumatore, ricavabile dal disposto dell’art. l'art. 33, 2° comma, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005. Viene altresì approfondito l’argomento del momento determinante per l’individuazione della competenza e dello spostamento della residenza al fine di eludere il principio del giudice naturale precostituito per legge. L’a. condivide la decisione della Cassazione di fare riferimento ex art. 5 c.p.c. al luogo dove il consumatore ha la residenza al momento della proposizione in giudizio della domanda e non quello del luogo dove l’aveva al momento della conclusione del contratto fonte della lite, a meno che lo stato di fatto sia stato mutato fittiziamente allo scopo di modificare la competenza. Estendendo lo sguardo a temi non specificamente trattati nella sentenza in commento, parimenti ragionevole appare, secondo l’a., la scelta della giurisprudenza di legittimità di ritenere sempre prevalente, «in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore», il foro di cui all’art. 33, 2° comma, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005. In particolare, per quanto riguarda il procedimento per decreto ingiuntivo, sembrerebbe corretta la scelta di riconoscere, nelle forme concorrenti o esclusive previste dalla legge, la competenza del foro dell’albo a cui appartiene l’avvocato o il notaio (art. 637, 3° comma, c.p.c.) e quella dell’ufficio giudiziario dove l'avvocato ha prestato la propria opera (art. 637, 2° comma, c.p.c. e 14, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011) solo quando anche il cliente possa essere definito un «professionista» e cioè una persona fisica o giuridica che agisca nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Operata anche una ricognizione delle alternative al ricorso per decreto ingiuntivo utilizzabili, conclude l’a. che, a prescindere da quale tra i molti attualmente possibili sia il rito prescelto dall’avvocato per il recupero dei suoi crediti professionali, se il cliente è un consumatore, la competenza è sempre e solo quella del luogo dove questi ha la residenza o il domicilio elettivo. # SOMMARIO: 1. Le questioni di competenza insorte nella causa tra un avvocato e la propria cliente. 2. La rilevanza della residenza al momento della proposizione della domanda. 3. Lo spostamento abusivo della residenza dopo la conclusione del contratto fonte della lite. 4. La residenza effettiva e quella anagrafica. 5. La prevalenza del foro del consumatore su quello dell’albo a cui appartiene l’avvocato (o il notaio). 6. (Segue) … su quello dell’ufficio giudiziario dove l'avvocato ha prestato la propria opera. 7. (Segue) … e su tutti gli altri
2015
2015
12
2635
2641
Diritto processuale civile, Competenza, Momento determinante, Consumatori, Foro del consumatore, Residenza, Nozione, Trasferimento fittizio della residenza, Avvocato, Competenza per i crediti relativi a prestazioni giudiziali o stragiudiziali degli avvocati
Eugenio Dalmotto
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1525358
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact