L’Autrice illustra in primo luogo la neo introdotta mediazione ex officio iudicis per delinearne caratteri e presupposti nonché il rapporto con il tentativo di conciliazione giudiziale prevista dal codice di rito agli artt. 185 e 185 bis. Concentra poi la propria analisi nell’individuazione dei c.d. presupposti di avveramento della condizione di procedibilità che, secondo l’art. 5, comma 2 bis, d.lgs. n. 28/2010, è integrata “se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Si interroga in particolare sulla funzione del primo incontro innanzi al mediatore e sulla necessità o meno della partecipazione personale delle parti. Nei provvedimenti esaminati i giudici di merito hanno affermato l’opportunità di un primo incontro di mediazione che non rappresenti un semplice ostacolo burocratico alla definizione in sede giudiziale della lite richiedendo quindi che abbia luogo una vera e propria “sessione di mediazione” con obbligo – secondo alcuni – di una partecipazione personale della parte: la soluzione proposta, per quanto ragionevole, non può essere condivisa in quanto si scontra con l’indicazione normativa che è di segno opposto. Da ultimo si sofferma sulla sanzione dell’improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione sia obbligatoria che ordinata dal giudice interrogandosi sulla compatibilità costituzionale della soluzione normativa: la scelta non convince a pieno ritenendo che una valorizzazione del procedimento in esame, in termini di effettività, possa trovare attuazione mediante un corretto ed effettivo utilizzo degli strumenti di cui agli artt. 96 e 116, 2° comma, c.p.c.

La condizione di procedibilità nella mediazione disposta d'ufficio dal giudice

BENIGNI, Elena
2015-01-01

Abstract

L’Autrice illustra in primo luogo la neo introdotta mediazione ex officio iudicis per delinearne caratteri e presupposti nonché il rapporto con il tentativo di conciliazione giudiziale prevista dal codice di rito agli artt. 185 e 185 bis. Concentra poi la propria analisi nell’individuazione dei c.d. presupposti di avveramento della condizione di procedibilità che, secondo l’art. 5, comma 2 bis, d.lgs. n. 28/2010, è integrata “se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Si interroga in particolare sulla funzione del primo incontro innanzi al mediatore e sulla necessità o meno della partecipazione personale delle parti. Nei provvedimenti esaminati i giudici di merito hanno affermato l’opportunità di un primo incontro di mediazione che non rappresenti un semplice ostacolo burocratico alla definizione in sede giudiziale della lite richiedendo quindi che abbia luogo una vera e propria “sessione di mediazione” con obbligo – secondo alcuni – di una partecipazione personale della parte: la soluzione proposta, per quanto ragionevole, non può essere condivisa in quanto si scontra con l’indicazione normativa che è di segno opposto. Da ultimo si sofferma sulla sanzione dell’improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione sia obbligatoria che ordinata dal giudice interrogandosi sulla compatibilità costituzionale della soluzione normativa: la scelta non convince a pieno ritenendo che una valorizzazione del procedimento in esame, in termini di effettività, possa trovare attuazione mediante un corretto ed effettivo utilizzo degli strumenti di cui agli artt. 96 e 116, 2° comma, c.p.c.
2015
3
643
649
MEDIAZIONE
Benigni, Elena
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