Il lavoro analizza i riflessi nell'ordinemento italiano della sentenza Grande Stevens c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per la Corte di Strasburgo il principio del ne bis in idem ex art. 4, Prot. 7, CEDU impedisce di perseguire per il reato di cui all’art. 185 t.u.i.f. chi sia già stato giudicato in via definitiva, in ordine ai medesimi “fatti concreti”, per l’illecito amministrativo ex art. 187-ter t.u.i.f., data la natura “sostanzialmente penale” di quest’ultimo. Ne discende l’esigenza di rimodulare – anche al di fuori del settore degli “abusi di mercato” – i plurimi meccanismi interni di “doppio binario” sanzionatorio, e di adeguare la disciplina processuale del ne bis in idem all’accezione “convenzionale” di illecito, procedimento e sanzione ‘penale’.
Corte europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del "doppio binario" sanzionatorio
LAVARINI, Barbara
2014-01-01
Abstract
Il lavoro analizza i riflessi nell'ordinemento italiano della sentenza Grande Stevens c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per la Corte di Strasburgo il principio del ne bis in idem ex art. 4, Prot. 7, CEDU impedisce di perseguire per il reato di cui all’art. 185 t.u.i.f. chi sia già stato giudicato in via definitiva, in ordine ai medesimi “fatti concreti”, per l’illecito amministrativo ex art. 187-ter t.u.i.f., data la natura “sostanzialmente penale” di quest’ultimo. Ne discende l’esigenza di rimodulare – anche al di fuori del settore degli “abusi di mercato” – i plurimi meccanismi interni di “doppio binario” sanzionatorio, e di adeguare la disciplina processuale del ne bis in idem all’accezione “convenzionale” di illecito, procedimento e sanzione ‘penale’.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.