L'articolo analizza le questioni applicative relative all'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte dei giudici amministrativi italiani. Un problema riguarda l’ambito del potere del giudice nazionale di escludere la rilevanza della questione, se per valutare la rilevanza occorra comunque stabilire se il diritto dell’Unione europea è o no applicabile al caso concreto, né quali sono le conseguenze giuridiche, anche in termini di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea, se il giudice a quo esclude la rilevanza della questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea, errando nel valutare se questo è o meno applicabile al caso concreto. Altra questione attiene ai profili di omesso rinvio: l recente intervento del legislatore italiano di modifica della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati conferma le preoccupazioni del Consiglio di Stato, laddove afferma che “in caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
FOA', Sergio
2015-01-01
Abstract
L'articolo analizza le questioni applicative relative all'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte dei giudici amministrativi italiani. Un problema riguarda l’ambito del potere del giudice nazionale di escludere la rilevanza della questione, se per valutare la rilevanza occorra comunque stabilire se il diritto dell’Unione europea è o no applicabile al caso concreto, né quali sono le conseguenze giuridiche, anche in termini di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea, se il giudice a quo esclude la rilevanza della questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea, errando nel valutare se questo è o meno applicabile al caso concreto. Altra questione attiene ai profili di omesso rinvio: l recente intervento del legislatore italiano di modifica della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati conferma le preoccupazioni del Consiglio di Stato, laddove afferma che “in caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.| File | Dimensione | Formato | |
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