La decisione della Corte di Giustizia C-40/13 è l’occasione per svolgere riflessioni sul tema della integrazione orizzontale dei redditi. La giurisprudenza comunitaria, dopo le sentenze Avoir fiscal e Marks & Spencer ha statuito la possibilità di intervenire indirettamente anche su fattispecie apparentemente domestiche. Con il caso Marks & Spencer è stato affermato che la mancata possibilità di utilizzare le perdite delle società controllate residenti in altri paesi, in linea di principio, costituisce una discriminazione. La Corte, con la Causa 40/13, introduce la possibilità che nell’effettuazione del confronto delle situazioni comparabili si prenda a riferimento il gruppo che appartiene al consortium relief e non le singole entità giuridiche. Il tema, inoltre, si presta a riflessioni anche con riferimento alla medesima fattispecie alla luce dell’art. 24, paragrafo 5 del Modello di convenzione Ocse. Le due nozioni di discriminazione hanno numerosi aspetti comuni ma non sono sovrapponibili, essendo disposizioni aventi finalità differenti.The ECJ case C-40/13 gives the opportunity to analyze the «horizontal integration» matter. European cases law, after Avoir fiscal case and Marks & Spencer cases, stated the possibility to apply European principles also with regards to mere domestic legislation. With Marks & Spencer case it has been stated that, as a general rule, the impossibility to offset foreign losses by parent companies resident abroad is discriminatory. In the case C-40/13 the ECJ introduces the possibility that in the comparability test will be taken into account the group as a whole instead of separate legal entities. The matter, moreover, allows further considerations with regard to discrimination clause provided by art. 24 (5) of OECD Model Convention. The two notions of discrimination have several common aspects but they cannot be considered exactly alike since they have different purposes.

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla integrazione “orizzontale” dei redditi

VICINI RONCHETTI, Alessandro
2013-01-01

Abstract

La decisione della Corte di Giustizia C-40/13 è l’occasione per svolgere riflessioni sul tema della integrazione orizzontale dei redditi. La giurisprudenza comunitaria, dopo le sentenze Avoir fiscal e Marks & Spencer ha statuito la possibilità di intervenire indirettamente anche su fattispecie apparentemente domestiche. Con il caso Marks & Spencer è stato affermato che la mancata possibilità di utilizzare le perdite delle società controllate residenti in altri paesi, in linea di principio, costituisce una discriminazione. La Corte, con la Causa 40/13, introduce la possibilità che nell’effettuazione del confronto delle situazioni comparabili si prenda a riferimento il gruppo che appartiene al consortium relief e non le singole entità giuridiche. Il tema, inoltre, si presta a riflessioni anche con riferimento alla medesima fattispecie alla luce dell’art. 24, paragrafo 5 del Modello di convenzione Ocse. Le due nozioni di discriminazione hanno numerosi aspetti comuni ma non sono sovrapponibili, essendo disposizioni aventi finalità differenti.The ECJ case C-40/13 gives the opportunity to analyze the «horizontal integration» matter. European cases law, after Avoir fiscal case and Marks & Spencer cases, stated the possibility to apply European principles also with regards to mere domestic legislation. With Marks & Spencer case it has been stated that, as a general rule, the impossibility to offset foreign losses by parent companies resident abroad is discriminatory. In the case C-40/13 the ECJ introduces the possibility that in the comparability test will be taken into account the group as a whole instead of separate legal entities. The matter, moreover, allows further considerations with regard to discrimination clause provided by art. 24 (5) of OECD Model Convention. The two notions of discrimination have several common aspects but they cannot be considered exactly alike since they have different purposes.
2013
3
3
175
207
compensazione perdite, gruppi, corte di giustizia UE
Alessandro Vicini Ronchetti
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