A breve le Sezioni Unite saranno chiamate a pronunciarsi sulla donazione di cosa altrui; e nondimeno le ragioni di questa rimessione non sono immediatamente approvabili, né sotto il profilo del metodo né sotto quello del merito. Dal primo punto di vista occorrerebbe infatti comprovare o il contrasto di giurisprudenza – ma qui domina l’insegnamento che fa della donazione di cosa (inavvertitamente) altrui un titolo nullo e ciononostante idoneo all’usucapione ex art. 1159 c.c. –, o la questione di particolare importanza – ma la rarità del contenzioso è anzi sintomo d'importanza assai limitata; dal secondo punto di vista, se la "ratio" del divieto risiede nell’impedire liberalità precoci e sconsiderate, perché deliberate prima ancora che il diritto sia entrato nella sfera del disponente, nel caso in commento il divieto non avrebbe giustificazione alcuna, atteso che la cosa donata non avrebbe dovuto neppure giudicarsi «altrui» ai sensi e per gli effetti di legge. Ciò posto, rimarcata la superfluità della rimessione, non si vede motivo per il quale le Sezioni Unite non dovrebbero dare continuità agli orientamenti in atto.

Donazione di cosa altrui: perché «scomodare» le Sezioni Unite?

FERRANTE, Edoardo
2014-01-01

Abstract

A breve le Sezioni Unite saranno chiamate a pronunciarsi sulla donazione di cosa altrui; e nondimeno le ragioni di questa rimessione non sono immediatamente approvabili, né sotto il profilo del metodo né sotto quello del merito. Dal primo punto di vista occorrerebbe infatti comprovare o il contrasto di giurisprudenza – ma qui domina l’insegnamento che fa della donazione di cosa (inavvertitamente) altrui un titolo nullo e ciononostante idoneo all’usucapione ex art. 1159 c.c. –, o la questione di particolare importanza – ma la rarità del contenzioso è anzi sintomo d'importanza assai limitata; dal secondo punto di vista, se la "ratio" del divieto risiede nell’impedire liberalità precoci e sconsiderate, perché deliberate prima ancora che il diritto sia entrato nella sfera del disponente, nel caso in commento il divieto non avrebbe giustificazione alcuna, atteso che la cosa donata non avrebbe dovuto neppure giudicarsi «altrui» ai sensi e per gli effetti di legge. Ciò posto, rimarcata la superfluità della rimessione, non si vede motivo per il quale le Sezioni Unite non dovrebbero dare continuità agli orientamenti in atto.
2014
Anno I
Numero II (luglio/settembre 2014)
1
8
Sezioni Unite, donazione di cosa altrui, nullità, comunione ordinaria, comunione ereditaria, contrasto di giurisprudenza, questione di massima di particolare importanza, usucapione abbreviata, titolo astrattamente idoneo, attualità dello spoglio, donazione obbligatoria (di dare), "obiter dictum", rimessione, Primo Presidente
FERRANTE, Edoardo
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