Ancorché la rimessione alle Sezioni Unite fosse apparsa fin dall’inizio sovrabbondante, il responso ora offerto dalla Suprema Corte sulla donazione di cosa altrui può dirsi inatteso. Da un lato gli orientamenti tradizionali sono ribaditi alla lettera, ma al di fuori della loro sede di provenienza: l’idoneità della donazione di cosa altrui a fungere da titolo (astrattamente) idoneo all’usucapione abbreviata è confermata "in toto", ma nel caso di specie, a differenza di quanto accaduto in passato, non era in discussione alcuna ipotesi d’usucapione; dall’altro lato la Corte in composizione allargata propende sì per la nullità, ma trascurando un più mirato affinamento della "ratio" del divieto di donare la cosa altrui, applica il divieto anche laddove, a rigore, non poteva discorrersi d’altruità (o per lo meno non ai fini in esame); e finisce col sancire l’invalidità dell’intera donazione, quando sarebbe bastato – a tutto concedere – caducare quella sola parte che poteva dirsi autenticamente «di cosa altrui».
Le Sezioni Unite sulla donazione di cosa altrui (commento a Cass., 15 marzo 2016, n. 5068)
FERRANTE, Edoardo
2016-01-01
Abstract
Ancorché la rimessione alle Sezioni Unite fosse apparsa fin dall’inizio sovrabbondante, il responso ora offerto dalla Suprema Corte sulla donazione di cosa altrui può dirsi inatteso. Da un lato gli orientamenti tradizionali sono ribaditi alla lettera, ma al di fuori della loro sede di provenienza: l’idoneità della donazione di cosa altrui a fungere da titolo (astrattamente) idoneo all’usucapione abbreviata è confermata "in toto", ma nel caso di specie, a differenza di quanto accaduto in passato, non era in discussione alcuna ipotesi d’usucapione; dall’altro lato la Corte in composizione allargata propende sì per la nullità, ma trascurando un più mirato affinamento della "ratio" del divieto di donare la cosa altrui, applica il divieto anche laddove, a rigore, non poteva discorrersi d’altruità (o per lo meno non ai fini in esame); e finisce col sancire l’invalidità dell’intera donazione, quando sarebbe bastato – a tutto concedere – caducare quella sola parte che poteva dirsi autenticamente «di cosa altrui».File | Dimensione | Formato | |
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