L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina delle adozioni dei minorenni è andato oltre le aspettative: degli operatori e dello stesso legislatore. Anzitutto, si è colta l’occasione per apportare alcune modifiche estranee all’oggetto precipuo della riforma, segnatamente in materia di ascolto del minore e di accertamento dello stato di abbandono del minore quale presupposto per l’adozione. Il più rilevante effetto sostanziale della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei minorenni si è poi prodotto surrettiziamente. L’analisi dei lavori preparatori dimostra infatti che il legislatore non aveva ritenuto che il perseguimento dell’obiettivo culturale dell’unificazione dello stato di figlio richiedesse una rimeditazione dello stato giuridico del minorenne adottato “in casi particolari”. Secondo la maggioranza della dottrina, tuttavia, la nuova generica formulazione della nozione di parentela di cui all’art. 74 cod. civ. impone di ritenere abrogata la più rilevante differenza di effetti tra l’adozione piena di cui agli artt. 6 ss. legge n.184 e l’adozione semplice di cui agli artt. 44 ss., segnatamente la mancata costituzione di rapporti di parentela con i parenti dell’adottante.
L'impatto della riforma della filiazione sulla disciplina delle adozioni dei minorenni
LONG, JOELLE
2014-01-01
Abstract
L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina delle adozioni dei minorenni è andato oltre le aspettative: degli operatori e dello stesso legislatore. Anzitutto, si è colta l’occasione per apportare alcune modifiche estranee all’oggetto precipuo della riforma, segnatamente in materia di ascolto del minore e di accertamento dello stato di abbandono del minore quale presupposto per l’adozione. Il più rilevante effetto sostanziale della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei minorenni si è poi prodotto surrettiziamente. L’analisi dei lavori preparatori dimostra infatti che il legislatore non aveva ritenuto che il perseguimento dell’obiettivo culturale dell’unificazione dello stato di figlio richiedesse una rimeditazione dello stato giuridico del minorenne adottato “in casi particolari”. Secondo la maggioranza della dottrina, tuttavia, la nuova generica formulazione della nozione di parentela di cui all’art. 74 cod. civ. impone di ritenere abrogata la più rilevante differenza di effetti tra l’adozione piena di cui agli artt. 6 ss. legge n.184 e l’adozione semplice di cui agli artt. 44 ss., segnatamente la mancata costituzione di rapporti di parentela con i parenti dell’adottante.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.