Una recente pronuncia del Tribunale di Mantova circa la trascrizione degli acquisti di beni immobili perfezionati dalle società di gestione del risparmio ed alcune pronunce di merito che si occupano del medesimo tema nella prospettiva degli acquisti del trustee consentono di fare il punto sulle modalità di esecuzione della pubblicità immobiliare effettuata da gestori di fondi amministrati nell’interesse altrui. In particolare, il Tribunale di Mantova ha ribadito l’orientamento, oramai costante della Corte di Cassazione, secondo cui la trascrizione degli acquisti di diritti reali su immobili, effettuati dalla società di gestione di risparmio che agisca per conto di un fondo comune di investimento, deve essere eseguita in favore della società, la quale dovrà annotare, nel quadro D della nota di trascrizione, il nome del fondo a cui va imputato l’acquisto. Le ragioni di questa modalità di esecuzione della pubblicità immobiliare affondano le proprie radici nella natura dei fondi comuni di investimento, i quali, secondo il Tribunale di Mantova e la precedente giurisprudenza della Suprema Corte, sono privi di soggettività giuridica. Sul punto, in passato, si sono registrati, nei vari formanti del diritto, diversi orientamenti.
La trascrizione degli acquisti immobiliari perfezionati da SGR e Trustee per conto di fondi privi (o meno?) di soggettività giuridica. Soluzioni non univoche
GALLARATI, Alberto
2016-01-01
Abstract
Una recente pronuncia del Tribunale di Mantova circa la trascrizione degli acquisti di beni immobili perfezionati dalle società di gestione del risparmio ed alcune pronunce di merito che si occupano del medesimo tema nella prospettiva degli acquisti del trustee consentono di fare il punto sulle modalità di esecuzione della pubblicità immobiliare effettuata da gestori di fondi amministrati nell’interesse altrui. In particolare, il Tribunale di Mantova ha ribadito l’orientamento, oramai costante della Corte di Cassazione, secondo cui la trascrizione degli acquisti di diritti reali su immobili, effettuati dalla società di gestione di risparmio che agisca per conto di un fondo comune di investimento, deve essere eseguita in favore della società, la quale dovrà annotare, nel quadro D della nota di trascrizione, il nome del fondo a cui va imputato l’acquisto. Le ragioni di questa modalità di esecuzione della pubblicità immobiliare affondano le proprie radici nella natura dei fondi comuni di investimento, i quali, secondo il Tribunale di Mantova e la precedente giurisprudenza della Suprema Corte, sono privi di soggettività giuridica. Sul punto, in passato, si sono registrati, nei vari formanti del diritto, diversi orientamenti.File | Dimensione | Formato | |
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Gallarati _la_trascrizione_degli_acquisti_immobiliari_perfezionati_da_sgr_e_trustee_per_conto_di_fondi_privi_o_meno_di_soggettivita_giuridica._soluzioni_non_univoche._2016.pdf
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