Il progetto di riforma costituzionale ‘Renzi-Boschi’, approvato il 12 aprile 2016 in seconda lettura dalla Camera dei Deputati, tra altre novità prevedeva l’introduzione della c.d. clausola di supremazia dello Stato. L’art. 31 del progetto disponeva infatti che «su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». Il contributo è inteso a riflettere su tale clausola e a comprenderne la natura e la portata, specie in rapporto ai poteri sostitutivi dello Stato di cui agli artt. 117 e 120 Cost., in parte oggetto di modifica, e rispetto alla c.d. chiamata in sussidiarietà introdotta dalla Corte costituzionale, a partire dalla sent. 303/2003. Si vuole in particolare mettere in luce come l’introduzione di una clausola di supremazia, seppure avvenga in un ordinamento in cui si prospetta una significativa riduzione di competenze delle Regioni e del sistema locale, sia rilevante e come, pur essendovi già, nel sistema vigente, strumenti e procedure a garanzia dell’unità nazionale, essa sia non solo differente rispetto ad essi, ma anche essenziale per la ‘tenuta’ del sistema complessivo.

Stato e Regioni tra potere sostitutivo, chiamata in sussidiarietà e clausola di supremazia nella prospettiva del progetto di riforma costituzionale ‘Renzi-Boschi’

BERTOLINO, Cristina
2016-01-01

Abstract

Il progetto di riforma costituzionale ‘Renzi-Boschi’, approvato il 12 aprile 2016 in seconda lettura dalla Camera dei Deputati, tra altre novità prevedeva l’introduzione della c.d. clausola di supremazia dello Stato. L’art. 31 del progetto disponeva infatti che «su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». Il contributo è inteso a riflettere su tale clausola e a comprenderne la natura e la portata, specie in rapporto ai poteri sostitutivi dello Stato di cui agli artt. 117 e 120 Cost., in parte oggetto di modifica, e rispetto alla c.d. chiamata in sussidiarietà introdotta dalla Corte costituzionale, a partire dalla sent. 303/2003. Si vuole in particolare mettere in luce come l’introduzione di una clausola di supremazia, seppure avvenga in un ordinamento in cui si prospetta una significativa riduzione di competenze delle Regioni e del sistema locale, sia rilevante e come, pur essendovi già, nel sistema vigente, strumenti e procedure a garanzia dell’unità nazionale, essa sia non solo differente rispetto ad essi, ma anche essenziale per la ‘tenuta’ del sistema complessivo.
2016
21
1
29
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32680
C. Bertolino
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