L'art. 334 c.p.c. individua l'impugnazione incidentale tardiva come specie del genere disciplinato dall'articolo precedente: a promuoverla è la parte che sarebbe già decaduta dal potere di impugnare, per scadenza dei termini ordinari di cui all'art. 325 e 327 c.p.c. o per acquiescenza alla decisione. SOMMARIO: 1. Inquadramento - 2. Campo di applicazione. Premessa - 3. Limiti d'impiego nei processi litisconsortili secondo Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2007 n. 24267 - 4. Segue: casistica - 5. Segue: lo stato della giurisprudenza successiva - 6. Impugnazione incidentale tardiva e condizionata - 7. Rigetto «in rito» dell'impugnazione principale - 8. Riferimenti
impugnazione incidentale tardiva
TURRONI, DAVIDE
2016-01-01
Abstract
L'art. 334 c.p.c. individua l'impugnazione incidentale tardiva come specie del genere disciplinato dall'articolo precedente: a promuoverla è la parte che sarebbe già decaduta dal potere di impugnare, per scadenza dei termini ordinari di cui all'art. 325 e 327 c.p.c. o per acquiescenza alla decisione. SOMMARIO: 1. Inquadramento - 2. Campo di applicazione. Premessa - 3. Limiti d'impiego nei processi litisconsortili secondo Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2007 n. 24267 - 4. Segue: casistica - 5. Segue: lo stato della giurisprudenza successiva - 6. Impugnazione incidentale tardiva e condizionata - 7. Rigetto «in rito» dell'impugnazione principale - 8. RiferimentiFile | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
impugnazione-incidentale-tardiva.pdf
Accesso riservato
Tipo di file:
PDF EDITORIALE
Dimensione
1.58 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.58 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.