Come già ampiamente esaminato in un precedente intervento il reato di false comunicazioni previsto dall’art. 2621 c.c. e dall’art. 2622 c.c. (inerentemente alle società quotate) sono stati oggetto di una recente e quanto mai discussa riforma da parte della L. 27 maggio 2015 n. 691. La riforma ha infatti mantenuto parte della formula precedente, che descriveva analiticamente la condotta attiva del reato, amputandola però del riferimento inerente le c.d. valutazioni (o dati estimativi) e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale le due norme incriminatrici in precedenza avocavano le «informazioni» oggetto di omessa comunicazione
Ancora in tema di false comunicazioni sociali
RACCA, ANDREA
2016-01-01
Abstract
Come già ampiamente esaminato in un precedente intervento il reato di false comunicazioni previsto dall’art. 2621 c.c. e dall’art. 2622 c.c. (inerentemente alle società quotate) sono stati oggetto di una recente e quanto mai discussa riforma da parte della L. 27 maggio 2015 n. 691. La riforma ha infatti mantenuto parte della formula precedente, che descriveva analiticamente la condotta attiva del reato, amputandola però del riferimento inerente le c.d. valutazioni (o dati estimativi) e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale le due norme incriminatrici in precedenza avocavano le «informazioni» oggetto di omessa comunicazioneFile | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Ancora in tema di false comunicazioni sociali- 062015.pdf
Accesso riservato
Tipo di file:
PREPRINT (PRIMA BOZZA)
Dimensione
157.47 kB
Formato
Adobe PDF
|
157.47 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.