Il proponente un’azione "ex" art. 140-bis c.cons., sebbene pienamente vittorioso all’esito del giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza nell’interesse degli aderenti soccombenti, essendo egli portatore dell’interesse di classe. L’adesione dei consumatori all’azione "ex" art. 140-bis c.cons. deve recare sottoscrizione autenticata nelle forme previste e disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa (nel caso di specie la Corte d’Appello, confermando quanto già ritenuto dal Tribunale, ha stabilito l’applicabilità dell’art. 21, comma 2°, D.P.R. 445/2000, che impone l’autenticazione a mezzo di pubblico ufficiale, anziché degli artt. 21, comma 1°, e 38 D.P.R. 445/2000, che avrebbero consentito le forme semplificate della c.d. “autocertificazione”).
La via italiana alla class action fra interesse di classe e regole ostruzionistiche per le adesioni
FERRANTE, Edoardo
2017-01-01
Abstract
Il proponente un’azione "ex" art. 140-bis c.cons., sebbene pienamente vittorioso all’esito del giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza nell’interesse degli aderenti soccombenti, essendo egli portatore dell’interesse di classe. L’adesione dei consumatori all’azione "ex" art. 140-bis c.cons. deve recare sottoscrizione autenticata nelle forme previste e disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa (nel caso di specie la Corte d’Appello, confermando quanto già ritenuto dal Tribunale, ha stabilito l’applicabilità dell’art. 21, comma 2°, D.P.R. 445/2000, che impone l’autenticazione a mezzo di pubblico ufficiale, anziché degli artt. 21, comma 1°, e 38 D.P.R. 445/2000, che avrebbero consentito le forme semplificate della c.d. “autocertificazione”).File | Dimensione | Formato | |
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