Le Sezioni Unite hanno stabilito che la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa (a meno che nell’atto non si affermi espressamente che il donante è consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio). Ne consegue - sempre a detta delle Sezioni Unite - che la donazione da parte del coerede della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante. Ora, va notato anzitutto che l’attuale «corsa» alle Sezioni Unite porta con sé rimessioni talora sovrabbondanti, ove non sembra potersi discorrere né di veri contrasti giurisprudenziali né di questioni di particolare importanza, se non altro per la loro scarsa ricorrenza nella pratica. Invero la donazione di cosa altrui, il problema non solo della sua nullità ma anche della sua idoneità a fungere da titolo idoneo "ad usucapionem", non ha destato finora reali attriti, se è vero che detta donazione è stata pressoché sempre ritenuta nulla ma ciononostante titolo idoneo all’usucapione abbreviata; d’altro canto i casi sono radi, indizio primo di non elevata importanza. Cosí le Sezioni Unite non hanno incontrato difficoltà a ribadire, in linea generale, e la nullità della donazione di cosa altrui e la sua idoneità "ad usucapionem"; e del pari non hanno mancato d’osservare, sia pure "obiter", che detta donazione è invece valida nella variante obbligatoria, vale a dire quando il donante assuma scientemente l’obbligazione traslativa. Sennonché queste conferme di principio paiono non adattarsi perfettamente ai fatti di causa e lasciano trapelare un approccio più scientifico che decisorio. Il divieto è infatti applicato ad una donazione che in parte cadeva su cosa propria del donante ed in parte su cosa a lui (pur sempre) spettante a titolo di coeredità; situazione lontana da quell’altruità che è generalmente posta a fondamento del divieto.

La donazione di cosa «eventualmente» altrui al vaglio delle Sezioni unite: "utile per inutile vitiatur"?

FERRANTE, Edoardo
2017-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa (a meno che nell’atto non si affermi espressamente che il donante è consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio). Ne consegue - sempre a detta delle Sezioni Unite - che la donazione da parte del coerede della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante. Ora, va notato anzitutto che l’attuale «corsa» alle Sezioni Unite porta con sé rimessioni talora sovrabbondanti, ove non sembra potersi discorrere né di veri contrasti giurisprudenziali né di questioni di particolare importanza, se non altro per la loro scarsa ricorrenza nella pratica. Invero la donazione di cosa altrui, il problema non solo della sua nullità ma anche della sua idoneità a fungere da titolo idoneo "ad usucapionem", non ha destato finora reali attriti, se è vero che detta donazione è stata pressoché sempre ritenuta nulla ma ciononostante titolo idoneo all’usucapione abbreviata; d’altro canto i casi sono radi, indizio primo di non elevata importanza. Cosí le Sezioni Unite non hanno incontrato difficoltà a ribadire, in linea generale, e la nullità della donazione di cosa altrui e la sua idoneità "ad usucapionem"; e del pari non hanno mancato d’osservare, sia pure "obiter", che detta donazione è invece valida nella variante obbligatoria, vale a dire quando il donante assuma scientemente l’obbligazione traslativa. Sennonché queste conferme di principio paiono non adattarsi perfettamente ai fatti di causa e lasciano trapelare un approccio più scientifico che decisorio. Il divieto è infatti applicato ad una donazione che in parte cadeva su cosa propria del donante ed in parte su cosa a lui (pur sempre) spettante a titolo di coeredità; situazione lontana da quell’altruità che è generalmente posta a fondamento del divieto.
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Donazione di cosa altrui, donazione di quota di bene ereditario indiviso, nullità, mancanza di causa, fondamento, limiti
E. Ferrante
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