Mentre la Commissione UE ha annunciato il ritiro del progetto-CESL, vale a dire della bozza di regolamento "on a Common European Sales Law", rimane alta l’attenzione di studiosi ed operatori sulla Convenzione di Vienna (CISG) in materia di vendita mobiliare internazionale. Qui infatti, grazie al precetto d’uniformità giurisprudenziale di cui all’art. 7, par. 1°, CISG, che istituisce una sorta di "stare decisis" sovranazionale, gli orientamenti in atto sembrano esprimere una capacità armonizzatrice venuta gradualmente meno nella legislazione europea. L’analisi della giurisprudenza italiana sulle norme materiali del Trattato-CISG mostra un buon governo dell’interpretazione autonoma: malgrado qualche deviazione, le motivazioni ostentano sensibilità per il carattere internazional-uniforme degli enunciati ed apertura al dialogo transfrontaliero fra corti. I temi, ritornanti nella casistica, della buona fede (soprattutto sotto forma di divieto di "venire contra factum"), dell’incorporazione delle condizioni generali con conflitto di formulari ("battle of forms") e ancora della concretizzazione della clausola aperta di "reasonable time" per la denuncia di non-conformità, hanno suscitato decisioni nel complesso esenti da retaggi nazionalistici. Questo patrimonio d’esperienza sarà certamente d’ausilio se e quando vorrà riprendersi in carico l’idea d’unificare il diritto della vendita in Europa.

"Homeward trend" o interpretazioni autonome? Un bilancio della giurisprudenza italiana sulla Convenzione di Vienna, verso un diritto europeo della vendita

FERRANTE, Edoardo
2016-01-01

Abstract

Mentre la Commissione UE ha annunciato il ritiro del progetto-CESL, vale a dire della bozza di regolamento "on a Common European Sales Law", rimane alta l’attenzione di studiosi ed operatori sulla Convenzione di Vienna (CISG) in materia di vendita mobiliare internazionale. Qui infatti, grazie al precetto d’uniformità giurisprudenziale di cui all’art. 7, par. 1°, CISG, che istituisce una sorta di "stare decisis" sovranazionale, gli orientamenti in atto sembrano esprimere una capacità armonizzatrice venuta gradualmente meno nella legislazione europea. L’analisi della giurisprudenza italiana sulle norme materiali del Trattato-CISG mostra un buon governo dell’interpretazione autonoma: malgrado qualche deviazione, le motivazioni ostentano sensibilità per il carattere internazional-uniforme degli enunciati ed apertura al dialogo transfrontaliero fra corti. I temi, ritornanti nella casistica, della buona fede (soprattutto sotto forma di divieto di "venire contra factum"), dell’incorporazione delle condizioni generali con conflitto di formulari ("battle of forms") e ancora della concretizzazione della clausola aperta di "reasonable time" per la denuncia di non-conformità, hanno suscitato decisioni nel complesso esenti da retaggi nazionalistici. Questo patrimonio d’esperienza sarà certamente d’ausilio se e quando vorrà riprendersi in carico l’idea d’unificare il diritto della vendita in Europa.
2016
2016
2
451
481
Convenzione di Vienna (CISG), vendita internazionale, bozza di regolamento UE “on a Common European Sales Law“ (CESL), Sezioni Unite, nascita indesiderata, circolazione transfrontaliera dei precedenti, anti-europeismo, diritto vivente, "homeward trend", interpretazione autonoma, "stare decisis" sovranazionale, "forum shopping", materiale coesivo, direttive dell’agenda digitale, buona fede ("safety-net function“ del principio), divieto di "venire contra factum", incorporazione delle condizioni generali, conflitto di formulari ("battle of forms"), denuncia di non-conformità, "reasonable time", specificità della denuncia, "dies a quo"
E. Ferrante
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