Con le pronunce in epigrafe il Tribunale di Modena, prima, e quello di Trani, dopo, giungono a conclusioni diametralmente opposte circa la possibilità di pignorare un bene, unico e indivisibile, strumentale all’attività lavorativa del debitore ex art. 515, 3° comma, c.p.c. La questione offre lo spunto per una più ampia riflessione sull’opportunità della previsione legislativa introdotta dalla L. n. 52/2006, con cui si è consentito il pignoramento, ancorché relativo, degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.
L’impignorabilità dell’attrezzatura da lavoro (non solo) unica
Davide Castagno
2015-01-01
Abstract
Con le pronunce in epigrafe il Tribunale di Modena, prima, e quello di Trani, dopo, giungono a conclusioni diametralmente opposte circa la possibilità di pignorare un bene, unico e indivisibile, strumentale all’attività lavorativa del debitore ex art. 515, 3° comma, c.p.c. La questione offre lo spunto per una più ampia riflessione sull’opportunità della previsione legislativa introdotta dalla L. n. 52/2006, con cui si è consentito il pignoramento, ancorché relativo, degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.