Con le pronunce in epigrafe il Tribunale di Modena, prima, e quello di Trani, dopo, giungono a conclusioni diametralmente opposte circa la possibilità di pignorare un bene, unico e indivisibile, strumentale all’attività lavorativa del debitore ex art. 515, 3° comma, c.p.c. La questione offre lo spunto per una più ampia riflessione sull’opportunità della previsione legislativa introdotta dalla L. n. 52/2006, con cui si è consentito il pignoramento, ancorché relativo, degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.

L’impignorabilità dell’attrezzatura da lavoro (non solo) unica

Davide Castagno
2015-01-01

Abstract

Con le pronunce in epigrafe il Tribunale di Modena, prima, e quello di Trani, dopo, giungono a conclusioni diametralmente opposte circa la possibilità di pignorare un bene, unico e indivisibile, strumentale all’attività lavorativa del debitore ex art. 515, 3° comma, c.p.c. La questione offre lo spunto per una più ampia riflessione sull’opportunità della previsione legislativa introdotta dalla L. n. 52/2006, con cui si è consentito il pignoramento, ancorché relativo, degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.
2015
167
7
1631
1635
Esecuzione civile – Espropriazione mobiliare – Strumenti da lavoro – Attrezzatura unica – Impignorabilità assoluta – Sussiste
Davide Castagno
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1644051
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