Il commento ricostruisce l'orientamento giurisprudenziale che tende a delineare la responsabilità del datore in termini di responsabilità oggettiva, se non di colpa presunta, in caso di esposizione del lavoratore ad amianto. Nel caso del datore di lavoro pubblico gli obblighi sono rafforzati dall'applicazione del principio di precauzione. Il caso esaminato enfatizza i poteri equitativi nella determinazione del quantum risarcibile, discostandosi in maniera significativa dalle tabelle di Milano e procedendo alla definizione del danno differenziale senza prova di parte della liquidazione dell’indennizzo dell’assicurazione sociale. L’implicita applicazione del principio di precauzione nel caso concreto consolida le responsabilità datoriali per omessa adozione delle misure idonee all’abbattimento delle polveri di amianto, che la giurisprudenza solitamente riconduce alla colpa generica. Per tali ragioni il giudicante non ha ritenuto di approfondire in via istruttoria i problemi relativi alla latenza della malattia, alla sua natura dose-indipendente ed al periodo di insorgenza. Il commento critica la valutazione equitativa che ha condotto il giudice a derogare alle tabelle del Tribunale di Milano, risultando immotivata e non verificabile la misura dell’abbattimento del risarcimento riconosciuto, per tenere conto della vita effettivamente vissuta dal lavoratore.

DANNO DA AMIANTO E DATORE DI LAVORO PUBBLICO: PROBATIO DIABOLICA LIBERATORIA E DEFINIZIONE EQUITATIVA DEL RISARCIMENTO

FOA', Sergio
2017-01-01

Abstract

Il commento ricostruisce l'orientamento giurisprudenziale che tende a delineare la responsabilità del datore in termini di responsabilità oggettiva, se non di colpa presunta, in caso di esposizione del lavoratore ad amianto. Nel caso del datore di lavoro pubblico gli obblighi sono rafforzati dall'applicazione del principio di precauzione. Il caso esaminato enfatizza i poteri equitativi nella determinazione del quantum risarcibile, discostandosi in maniera significativa dalle tabelle di Milano e procedendo alla definizione del danno differenziale senza prova di parte della liquidazione dell’indennizzo dell’assicurazione sociale. L’implicita applicazione del principio di precauzione nel caso concreto consolida le responsabilità datoriali per omessa adozione delle misure idonee all’abbattimento delle polveri di amianto, che la giurisprudenza solitamente riconduce alla colpa generica. Per tali ragioni il giudicante non ha ritenuto di approfondire in via istruttoria i problemi relativi alla latenza della malattia, alla sua natura dose-indipendente ed al periodo di insorgenza. Il commento critica la valutazione equitativa che ha condotto il giudice a derogare alle tabelle del Tribunale di Milano, risultando immotivata e non verificabile la misura dell’abbattimento del risarcimento riconosciuto, per tenere conto della vita effettivamente vissuta dal lavoratore.
2017
2
562
573
Pubblica Amministrazione, Datore di lavoro pubblico, Principio di precauzione, Integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, Esposizione a polveri di amianto, Danno biologico e altri danni non patrimoniali, Danno differenziale, Danno tanatologico
Sergio, Foà
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