Lo scritto analizza la pronuncia di rigetto della Corte costituzionale italiana in ordine alla prospettata irragionevolezza del termine decadenziale per proporre l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi. Approfondisce in termini critici Il sindacato debole della Corte costituzionale in materia processuale, cogliendo la prevalenza della stabilità dei rapporti giuridici amministrativi e dei bilanci pubblici. Analizza la disomogeneità delle situazioni giuridiche soggettive in comparazione, da cui la Corte ha dedotto la asserita adeguatezza del termine decadenziale previsto per l’interesse legittimo. Critica la sostenuta piena conformità al diritto UE e alla CEDU, che sarebbe ricondotta nell'alveo della proporzionalità nell’esercizio dell’autonomia processuale. Prospetta altresì possibili soluzioni de jure condendo: l’introduzione di un termine prescrizionale, anche per la diversa disciplina cui sarebbe sottoposto, permetterebbe di conciliare ragionevolmente le istanze di stabilità e di tutela effettiva e di superare alcune incongruenze che a livello sistematico si sono presentate con l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo. Un congruo termine di decadenza, sensibilmente superiore all’attuale, potrebbe ritenersi compatibile con il dettato costituzionale, che tollera una tutela diversificata, purché effettiva, di tutte le posizioni giuridiche soggettive.
Risarcimento degli interessi legittimi e termine decadenziale. La lettura italiana del principio di effettività della tutela.
FOA', Sergio
2017-01-01
Abstract
Lo scritto analizza la pronuncia di rigetto della Corte costituzionale italiana in ordine alla prospettata irragionevolezza del termine decadenziale per proporre l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi. Approfondisce in termini critici Il sindacato debole della Corte costituzionale in materia processuale, cogliendo la prevalenza della stabilità dei rapporti giuridici amministrativi e dei bilanci pubblici. Analizza la disomogeneità delle situazioni giuridiche soggettive in comparazione, da cui la Corte ha dedotto la asserita adeguatezza del termine decadenziale previsto per l’interesse legittimo. Critica la sostenuta piena conformità al diritto UE e alla CEDU, che sarebbe ricondotta nell'alveo della proporzionalità nell’esercizio dell’autonomia processuale. Prospetta altresì possibili soluzioni de jure condendo: l’introduzione di un termine prescrizionale, anche per la diversa disciplina cui sarebbe sottoposto, permetterebbe di conciliare ragionevolmente le istanze di stabilità e di tutela effettiva e di superare alcune incongruenze che a livello sistematico si sono presentate con l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo. Un congruo termine di decadenza, sensibilmente superiore all’attuale, potrebbe ritenersi compatibile con il dettato costituzionale, che tollera una tutela diversificata, purché effettiva, di tutte le posizioni giuridiche soggettive.File | Dimensione | Formato | |
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