La sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-425/14) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara ammissibile l’esclusione automatica, da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico, del candidato o offerente che non abbia depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti nel protocollo di legalità (o “patto di integrità”) qualora previsto dalla stazione appaltante nell’avviso, bando di gara o lettera di invito ai sensi dell’art. 1, 17° comma, della L. del 6 novembre 2012, n. 190. Secondo la Corte, infatti, la previsione a livello nazionale di un tale strumento costituisce espressione del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri nell’adozione di misure volte a garantire il rispetto dell’obbligo di trasparenza e del principio di parità di trattamento. Precisamente, il protocollo di legalità rappresenta una misura strategica nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione Europea, una tale misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. Ne deriva che gli impegni e le dichiarazioni contenuti nel protocollo di legalità non possono oltrepassare i limiti di ciò che è necessario al fine di salvaguardare i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva. In caso contrario, tali impegni e dichiarazioni sono da interpretarsi contrari al principio di proporzionalità e, perciò, inidonei a produrre l’effetto esclusivo del partecipante inadempiente.
Protocolli di legalità o Patti di Integrità: la compatibilità con il diritto UE della sanzione di esclusione automatica dell’operatore economico inadempiente
CRAVERO, CAROL
2016-01-01
Abstract
La sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-425/14) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara ammissibile l’esclusione automatica, da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico, del candidato o offerente che non abbia depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti nel protocollo di legalità (o “patto di integrità”) qualora previsto dalla stazione appaltante nell’avviso, bando di gara o lettera di invito ai sensi dell’art. 1, 17° comma, della L. del 6 novembre 2012, n. 190. Secondo la Corte, infatti, la previsione a livello nazionale di un tale strumento costituisce espressione del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri nell’adozione di misure volte a garantire il rispetto dell’obbligo di trasparenza e del principio di parità di trattamento. Precisamente, il protocollo di legalità rappresenta una misura strategica nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione Europea, una tale misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. Ne deriva che gli impegni e le dichiarazioni contenuti nel protocollo di legalità non possono oltrepassare i limiti di ciò che è necessario al fine di salvaguardare i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva. In caso contrario, tali impegni e dichiarazioni sono da interpretarsi contrari al principio di proporzionalità e, perciò, inidonei a produrre l’effetto esclusivo del partecipante inadempiente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.