La tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi si afferma nel potere di annullamento, riconosciuto dalla Costituzione italiana come limite dei poteri giurisdizionali verso gli atti d’esercizio della funzione amministrativa. Potere d’annullamento degli atti amministrativi accordato nei casi, modi e con gli effetti previsti dalla legge. A protezione della funzione amministrativa il potere d’annullamento consente di eliminare l’atto ma non di sostituirlo. L’annullamento come contrarius actus dell’atto amministrativo è tale a partire dai suoi effetti: azzeramento degli effetti dell’atto annullato e normale efficacia verso i terzi. Le sentenze che sostituiscono l’atto amministrativo nella giurisdizione di merito sono da considerarsi ragionevoli eccezioni al potere che consente di annullare ma non di sostituire l’atto amministrativo. Il potere d’annullamento nega ogni diretta responsabilità della giurisdizione nelle scelte dell’amministrazione. Non è solo questione di rispetto del principio della tripartizione dei poteri, ma bisogna ricordare che è essenziale salvaguardare la terzietà della giurisdizione (art. 111, co. 2°, Cost.), l’autonomia dell’amministrazione pubblica (art. 118, co. 1°, Cost.) e il principio di responsabilità dell’amministrazione e dell’amministratore pubblico (art. 28, Cost.).

I limiti ai poteri delle giurisdizione nelle controversie contro gli atti della pubblica amministrazione

CAVALLO PERIN, Roberto
2016-01-01

Abstract

La tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi si afferma nel potere di annullamento, riconosciuto dalla Costituzione italiana come limite dei poteri giurisdizionali verso gli atti d’esercizio della funzione amministrativa. Potere d’annullamento degli atti amministrativi accordato nei casi, modi e con gli effetti previsti dalla legge. A protezione della funzione amministrativa il potere d’annullamento consente di eliminare l’atto ma non di sostituirlo. L’annullamento come contrarius actus dell’atto amministrativo è tale a partire dai suoi effetti: azzeramento degli effetti dell’atto annullato e normale efficacia verso i terzi. Le sentenze che sostituiscono l’atto amministrativo nella giurisdizione di merito sono da considerarsi ragionevoli eccezioni al potere che consente di annullare ma non di sostituire l’atto amministrativo. Il potere d’annullamento nega ogni diretta responsabilità della giurisdizione nelle scelte dell’amministrazione. Non è solo questione di rispetto del principio della tripartizione dei poteri, ma bisogna ricordare che è essenziale salvaguardare la terzietà della giurisdizione (art. 111, co. 2°, Cost.), l’autonomia dell’amministrazione pubblica (art. 118, co. 1°, Cost.) e il principio di responsabilità dell’amministrazione e dell’amministratore pubblico (art. 28, Cost.).
2016
4
981
1008
Tripartizione dei poteri, Potere d’annullamento, Giurisdizione, limiti interni, Sentenze costitutive, Sentenze di condanna, Effetti dell’annullamento, Giurisdizione di merito poteri sostitutivi, Responsabilità della pubblica amministrazione.
CAVALLO PERIN, Roberto
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