L’analisi della più recente giurisprudenza italiana in materia di surrogazione di maternità evidenzia a mio parere due tendenze perniciose. La prima consiste nell’assolutizzazione dell’interesse del minore come un feticcio per escludere ogni valutazione della conformità ai principi fondamentalissimi in materia di famiglia e minori degli atti. La seconda è l’applicazione in via analogica a casi di surrogacy delle conclusioni raggiunte in tema di fecondazione assistita eterologa con gameti di un donatore. Un'attenta ricostruzione dei principi del diritto della filiazione vigente induce a mio parere a ritenere che alcuni principi (di ordine pubblico) costituiscano la misura del riconoscimento in Italia di rapporti di filiazione frutto di tecniche di maternità surrogata e che tali capisaldi siano: a) l’applicazione delle garanzie sostanziali e processuali in materia di adozione in ogni caso in cui un nucleo accolga come “figlio” un minore con il quale non vi sia alcun vincolo biologico o genetico; b) il diritto del figlio alla tutela delle origini materne, biologiche o in subordine genetiche.
Di madre non ce n'è una sola, ma di utero sì. Alcune riflessioni sul ruolo dell'ordine pubblico internazionale nelle fattispecie di surrogazione di maternità
J. LONG
2017-01-01
Abstract
L’analisi della più recente giurisprudenza italiana in materia di surrogazione di maternità evidenzia a mio parere due tendenze perniciose. La prima consiste nell’assolutizzazione dell’interesse del minore come un feticcio per escludere ogni valutazione della conformità ai principi fondamentalissimi in materia di famiglia e minori degli atti. La seconda è l’applicazione in via analogica a casi di surrogacy delle conclusioni raggiunte in tema di fecondazione assistita eterologa con gameti di un donatore. Un'attenta ricostruzione dei principi del diritto della filiazione vigente induce a mio parere a ritenere che alcuni principi (di ordine pubblico) costituiscano la misura del riconoscimento in Italia di rapporti di filiazione frutto di tecniche di maternità surrogata e che tali capisaldi siano: a) l’applicazione delle garanzie sostanziali e processuali in materia di adozione in ogni caso in cui un nucleo accolga come “figlio” un minore con il quale non vi sia alcun vincolo biologico o genetico; b) il diritto del figlio alla tutela delle origini materne, biologiche o in subordine genetiche.File | Dimensione | Formato | |
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