La nota affronta due temi. Il primo è se sia validamente assunta a maggioranza la decisione di trasformazione in società di capitali di una società di persone costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 in assenza di clausole statutarie che prevedano la necessità del voto unanime. La seconda questione riguarda la presenza di clausole statutarie riproduttive di disposizioni imperative previgenti ed oggi derogatorie di norme dispositive introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; ci si domanda se spetti al giudice valutare – ricorrendo ai criteri ermeneutici applicabili ai contratti associativi – se lo statuto richiami la regola legale di tempo in tempo vigente ovvero abbia tramutato la regola legale in previsione pattizia (nella specie, lo statuto di una s.n.c. stabiliva che il contratto sociale potesse essere modificato ‘soltanto con il consenso di tutti i soci’’ ed il tribunale ha ritenuto – per plurime ragioni – che la clausola dovesse essere intesa come previsione in concreto di un meccanismo decisorio unanimistico).

Quanto vale la voluntas sociorum? Esercizi giudiziari di ermeneusi dei contratti associativi, nota a Trib. Massa, 23 settembre 2016

2017-01-01

Abstract

La nota affronta due temi. Il primo è se sia validamente assunta a maggioranza la decisione di trasformazione in società di capitali di una società di persone costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 in assenza di clausole statutarie che prevedano la necessità del voto unanime. La seconda questione riguarda la presenza di clausole statutarie riproduttive di disposizioni imperative previgenti ed oggi derogatorie di norme dispositive introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; ci si domanda se spetti al giudice valutare – ricorrendo ai criteri ermeneutici applicabili ai contratti associativi – se lo statuto richiami la regola legale di tempo in tempo vigente ovvero abbia tramutato la regola legale in previsione pattizia (nella specie, lo statuto di una s.n.c. stabiliva che il contratto sociale potesse essere modificato ‘soltanto con il consenso di tutti i soci’’ ed il tribunale ha ritenuto – per plurime ragioni – che la clausola dovesse essere intesa come previsione in concreto di un meccanismo decisorio unanimistico).
2017
5
1148
1151
Società, Trasformazione evolutiva, Decisione, Regola maggioritaria, Validità, Società di persone, Riforma del diritto societario, Clausole statutarie non adeguate, Natura del rinvio a disposizioni previgenti, Accertamento da parte del giudice, Limiti
Stefano A. Cerrato
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139 CERRATO Quanto vale la voluntas sociorum Giur il 2017 1144-1151.pdf

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