L’iscrizione di ipoteca, ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, perde di efficacia anche nel caso in cui la lite sull’atto impositivo, che costituiva titolo per l’iscrizione, venga conciliata. Ciò discende dall’applica- zione di alcuni caratteri della novazione, applicabili anche alla conciliazione giudiziale nel processo tributario: in particolare l’effetto sostitutivo del titolo dell’obbligazione. Si può, quindi, ritenere logicamente corretta la sentenza della Suprema Corte n. 4807/2017, che ha affermato che, nel caso di conciliazione sull’atto impositivo, non sussista più titolo per il mantenimento della misura cautelare.
Le misure cautelari pro Fisco perdono efficacia in caso di conciliazione giudiziale
MARELLO ENRICO
2017-01-01
Abstract
L’iscrizione di ipoteca, ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, perde di efficacia anche nel caso in cui la lite sull’atto impositivo, che costituiva titolo per l’iscrizione, venga conciliata. Ciò discende dall’applica- zione di alcuni caratteri della novazione, applicabili anche alla conciliazione giudiziale nel processo tributario: in particolare l’effetto sostitutivo del titolo dell’obbligazione. Si può, quindi, ritenere logicamente corretta la sentenza della Suprema Corte n. 4807/2017, che ha affermato che, nel caso di conciliazione sull’atto impositivo, non sussista più titolo per il mantenimento della misura cautelare.File | Dimensione | Formato | |
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