Si possono individuare tre modelli originari di giustizia costituzionale: il primo si afferma nel Regno Unito con il caso Bonham del 1610 e negli Stati Uniti con il caso Marbury vs. Madison del 1803 per garantire la supremazia del Common law e della giustizia naturale prima e della Costituzione scritta poi; il secondo viene realizzato nello Yucatan e in Messico, seguendo l’impostazione della Costituzione spagnola di Cadice del 1812, per assicurare a chiunque di far valere i diritti proclamati nella Costituzione; il terzo, teorizzato da Kelsen e codificato nella Costituzione della Repubblica austriaca del 1920 sulla base dell’evoluzione storica e delle peculiarità dell’Impero austro-ungarico, affida il controllo sulla costituzionalità delle leggi ad un organo apposito, nominato in tutto o in parte dal Parlamento, per tutelare le minoranze, senza però mettere in discussione la supremazia parlamentare. Oggi vi sono molti sistemi di giustizia costituzionale assai diversi tra loro, ma le finalità originarie paiono riemergere attraverso una giustizia costituzionale sempre più transnazionale, in cui diritti universali ed un nuovo Common law tendono ad avere il sopravvento sulle Costituzioni e sulle maggioranze nazionali.
Tre modelli di giustizia costituzionale
Palici di Suni, Elisabetta
2017-01-01
Abstract
Si possono individuare tre modelli originari di giustizia costituzionale: il primo si afferma nel Regno Unito con il caso Bonham del 1610 e negli Stati Uniti con il caso Marbury vs. Madison del 1803 per garantire la supremazia del Common law e della giustizia naturale prima e della Costituzione scritta poi; il secondo viene realizzato nello Yucatan e in Messico, seguendo l’impostazione della Costituzione spagnola di Cadice del 1812, per assicurare a chiunque di far valere i diritti proclamati nella Costituzione; il terzo, teorizzato da Kelsen e codificato nella Costituzione della Repubblica austriaca del 1920 sulla base dell’evoluzione storica e delle peculiarità dell’Impero austro-ungarico, affida il controllo sulla costituzionalità delle leggi ad un organo apposito, nominato in tutto o in parte dal Parlamento, per tutelare le minoranze, senza però mettere in discussione la supremazia parlamentare. Oggi vi sono molti sistemi di giustizia costituzionale assai diversi tra loro, ma le finalità originarie paiono riemergere attraverso una giustizia costituzionale sempre più transnazionale, in cui diritti universali ed un nuovo Common law tendono ad avere il sopravvento sulle Costituzioni e sulle maggioranze nazionali.File | Dimensione | Formato | |
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