La disciplina degli appalti pubblici offre un modello di integrazione ordinamenti nazionali ed Europeo, con la definizione di principi e di una disciplina giuridica comuni agli Stati Membri. L'obiettivo dell'Unione Europea volto alla creazione di un mercato unico ha individuato nella concorrenza lo strumento per superare le barriere nazionali e garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche e la qualità delle prestazioni, al fine di assicurare la crescita economica e il benessere per i cittadini. L'analisi dei principi che si sono affermati nell'ordinamento dell'Unione europea è d'interesse per la rilevata convergenza con quelli noti sin dalla seconda metà dell'Ottocento nel nostro ordinamento. Con l'approvazione delle leggi di unificazione amministrativa (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale; L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, Legge sulle Opere pubbliche) ma già nella legislazione preunitaria (L. 23 marzo 1853, n. 1483, Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato; L. 23 ottobre 1859, n. 3702, Legge comunale e provinciale del Regno) lo strumento della gara pubblica per la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni si afferma come principio peculiare al nostro ordinamento, a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche (buon andamento) nonché dei principi di moralità e di ordine pubblico delle istituzioni, ove comportamenti infedeli di funzionari pubblici possono compromettere la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'operato delle stesse per il sospetto che l'affidamento dei contratti pubblici sia ispirato da logiche parziali e di favore. Se in linea teorica l'integrazione dei principi nazionali ed europei e la disciplina comune europea, peraltro limitata alla fase di scelta del contraente, si sono posti a fondamento di un coordinamento tra le legislazioni degli Stati Membri (Direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/304/CEE; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE,§ 2; Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014, 2014/24/UE, § 136) e di un diritto europeo degli appalti pubblici, a quasi mezzo secolo dall'emanazione della prima direttiva in materia pare possibile constatare le difficoltà nell'affermazione di un effettivo mercato unico degli appalti ove le barriere giuridiche e linguistiche costituiscono ancora un significativo ostacolo alla partecipazione transfrontaliera. L'apertura dei mercati ha progredito secondo percorsi differenti a livello nazionale e locale, pur rivelando ancora gravi limiti, come evidenziato dal significativo ammontare dei contratti sottratti alla disciplina europea. Il recepimento del diritto europeo degli appalti pubblici nei differenti Stati Membri caratterizzati da differenti usi o prassi normative e giurisprudenziali ha ostacolato il superamento delle peculiarità dei singoli ordinamenti giuridici limitando la semplificazione e consentendo talora prassi elusive dei principi europei. Le nuove direttive in materia di appalti pubblici offrono strumenti che paiono idonei al superamento delle barriere che ancora sussistono a livello nazionale e che impediscono l'effettiva realizzazione di un mercato interno. Parimenti la partecipazione transfrontaliera alle gare pubbliche e conseguentemente l'integrazione del mercato interno sono ostacolati dall'assenza di una disciplina comune nella fase di esecuzione dei contratti e dalle incertezze derivanti dall'applicazione dei diritti nazionali. Una maggiore trasparenza e concorrenza anche nella fase di esecuzione dei contratti è richiesta per assicurare gli obiettivi europei e nazionali di qualità delle prestazioni e di integrità delle istituzioni.

L'integrazione organizzativa europea nel settore degli appalti pubblici

Silvia Ponzio
2016-01-01

Abstract

La disciplina degli appalti pubblici offre un modello di integrazione ordinamenti nazionali ed Europeo, con la definizione di principi e di una disciplina giuridica comuni agli Stati Membri. L'obiettivo dell'Unione Europea volto alla creazione di un mercato unico ha individuato nella concorrenza lo strumento per superare le barriere nazionali e garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche e la qualità delle prestazioni, al fine di assicurare la crescita economica e il benessere per i cittadini. L'analisi dei principi che si sono affermati nell'ordinamento dell'Unione europea è d'interesse per la rilevata convergenza con quelli noti sin dalla seconda metà dell'Ottocento nel nostro ordinamento. Con l'approvazione delle leggi di unificazione amministrativa (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale; L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, Legge sulle Opere pubbliche) ma già nella legislazione preunitaria (L. 23 marzo 1853, n. 1483, Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato; L. 23 ottobre 1859, n. 3702, Legge comunale e provinciale del Regno) lo strumento della gara pubblica per la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni si afferma come principio peculiare al nostro ordinamento, a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche (buon andamento) nonché dei principi di moralità e di ordine pubblico delle istituzioni, ove comportamenti infedeli di funzionari pubblici possono compromettere la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'operato delle stesse per il sospetto che l'affidamento dei contratti pubblici sia ispirato da logiche parziali e di favore. Se in linea teorica l'integrazione dei principi nazionali ed europei e la disciplina comune europea, peraltro limitata alla fase di scelta del contraente, si sono posti a fondamento di un coordinamento tra le legislazioni degli Stati Membri (Direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/304/CEE; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE,§ 2; Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014, 2014/24/UE, § 136) e di un diritto europeo degli appalti pubblici, a quasi mezzo secolo dall'emanazione della prima direttiva in materia pare possibile constatare le difficoltà nell'affermazione di un effettivo mercato unico degli appalti ove le barriere giuridiche e linguistiche costituiscono ancora un significativo ostacolo alla partecipazione transfrontaliera. L'apertura dei mercati ha progredito secondo percorsi differenti a livello nazionale e locale, pur rivelando ancora gravi limiti, come evidenziato dal significativo ammontare dei contratti sottratti alla disciplina europea. Il recepimento del diritto europeo degli appalti pubblici nei differenti Stati Membri caratterizzati da differenti usi o prassi normative e giurisprudenziali ha ostacolato il superamento delle peculiarità dei singoli ordinamenti giuridici limitando la semplificazione e consentendo talora prassi elusive dei principi europei. Le nuove direttive in materia di appalti pubblici offrono strumenti che paiono idonei al superamento delle barriere che ancora sussistono a livello nazionale e che impediscono l'effettiva realizzazione di un mercato interno. Parimenti la partecipazione transfrontaliera alle gare pubbliche e conseguentemente l'integrazione del mercato interno sono ostacolati dall'assenza di una disciplina comune nella fase di esecuzione dei contratti e dalle incertezze derivanti dall'applicazione dei diritti nazionali. Una maggiore trasparenza e concorrenza anche nella fase di esecuzione dei contratti è richiesta per assicurare gli obiettivi europei e nazionali di qualità delle prestazioni e di integrità delle istituzioni.
2016
L'organizzazioone delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea
Firenze University Press
A 150 anni dall'Unificazione amministrativa italiana - Studi
1
597
621
9788864534329
appalti pubblici, cooperazione amministrativa, mercato interno, appalti transfrontalieri
Silvia, Ponzio
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