Commento alle due sentenze Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1376 e Cass. Civ., Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2535. Il contributo analizza gli obblighi di condotta che la normativa di settore pone a carico degli intermediari finanziari, con specifico riguardo a quelli d'informazione, per poi passare in rassegna le conseguenze della loro trasgressione alla luce delle categorie civilistiche. Rilevato che da alcuni anni a questa parte la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il venire meno dell'intermediario finanziario all'obbligo di informare il risparmiatore sulle caratteristiche delle operazione effettuate nel suo interesse sia fonte di responsabilità contrattuale/precontrattuale, le sentenze in commento precisano i presupposti di tale responsabilità, quando essa dipenda dall'avere effettuato, per conto del cliente, investimenti inadeguati poiché troppo rischiosi.
Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario tra nullità e responsabilità
Giulio Fanciaresi
2017-01-01
Abstract
Commento alle due sentenze Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1376 e Cass. Civ., Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2535. Il contributo analizza gli obblighi di condotta che la normativa di settore pone a carico degli intermediari finanziari, con specifico riguardo a quelli d'informazione, per poi passare in rassegna le conseguenze della loro trasgressione alla luce delle categorie civilistiche. Rilevato che da alcuni anni a questa parte la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il venire meno dell'intermediario finanziario all'obbligo di informare il risparmiatore sulle caratteristiche delle operazione effettuate nel suo interesse sia fonte di responsabilità contrattuale/precontrattuale, le sentenze in commento precisano i presupposti di tale responsabilità, quando essa dipenda dall'avere effettuato, per conto del cliente, investimenti inadeguati poiché troppo rischiosi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.