Con il termine confisca si intende la ablazione coattiva al reo dei beni connessi al reato. Nata come misura di sicurezza patrimoniale (artt. 236 e 240 c.p.), ha assunto nel tempo, pur mantenendo il nomen iuris, configurazioni diverse, allontanandosi sempre più dal modello tradizionale. La disposizione codicistica, infatti, distingue ipotesi di confisca facoltativa, ove il provvedimento può essere disposto in base alla valutazione del giudice, da ipotesi di confisca obbligatoria, ove il provvedimento deve essere disposto sempre, essendo la valutazione già stata espressa a priori dal legislatore. La confisca facoltativa è comunque subordinata a una pronuncia di condanna. Le uniche ipotesi di confisca che prescindono dalla condanna sono quelle che involgono i c.d. beni intrinsecamente criminosi, ossia quelle cose il cui uso, porto o detenzione o alienazione costituisce reato: la pericolosità è in re ipsa e la loro confiscabilità necessaria. Entrambe le ipotesi di confisca (facoltativa e obbligatoria) presuppongono il c.d. nesso pertinenziale tra il bene da confiscare e il reato. L’aver, l’ordinamento italiano, riscoperto la confisca quale strumento di lotta contro l’accumulazione di capitali illeciti, sia con riferimento alla criminalità organizzata, sia con riferimento alla criminalità economica e d’impresa, ha portato allo svuotamento, o comunque al superamento, di queste regole. La regola generale della facoltatività della misura si è invertita, nelle forme speciali di confisca, nel suo contrario, divenendo generale la obbligatorietà. L’ipotesi di confisca senza condanna, unica nella formulazione tradizionale, subisce una crescente espansione applicativa. Il legame tra il bene confiscato e il reato perde la sua essenzialità, assumendo la nozione di bene contorni molto labili e trasformandosi il reato da presupposto per la misura a “occasione” per la sua adozione. Questo massiccio discostamento dal modello tradizionale, oltre a decretare l’obsolenza dell’art. 240 c.p., è espressione della volontà statale di ricorrere a interventi di politica criminale più efficaci, la cui maggiore incisività sta nell’identificare nel patrimonio (e, dunque, nella sua aggressione da parte dello Stato), prima ancora che nella persona, il “luogo” della lotta al crimine. Che al di sotto di ogni varietà di confisca introdotta legislativamente covi una specifica scelta di politica criminale è chiaro; ma ciò non consente di ignorare il contesto (costituzionale e convenzionale) nel quale tali scelte operano. Al contrario, esige che, anche in questo campo, sia mantenuto (e, dunque, constatato) il rispetto di un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali; che all’intensificarsi del ricorso a misure di intervento sul patrimonio non corrisponda, sul piano legislativo, una progressiva attenuazione del livello di tutela del singolo e del suo patrimonio. La neutralizzazione patrimoniale di soggetti inseriti nell’ambito di una criminalità del profitto può certamente richiedere degli adattamenti dei principi del diritto penale classico, soprattutto quando si frappongono esigenze di difesa sociale avvertite come fondamentali. Assume, però, rilevanza costituzionale la delimitazione dei confini entro i quali un allentamento dei tradizionali canoni penalistici può dirsi legittimo. La peculiarità dell’istituto della confisca, dunque, sta proprio in ciò: per quanto si tratti di una misura specifica ed eminentemente tecnica, essa si pone a cavallo di due esigenze potenzialmente contraddittorie (nel senso della loro reciproca esclusione), ma tra le quali è invece necessario trovare un contemperamento: le esigenze di effettività del sistema penale dinanzi a fenomeni criminali di rilevante intensità, e le esigenze di legalità e di garanzia – dalle quali non è comunque possibile prescindere - dell’imputato. Si potrebbe dire, tra la «ragion di Stato» e la «ragione di Costituzione».

Le confische tra principi costituzionali e obblighi convenzionali

Valeria Marcenò
2018-01-01

Abstract

Con il termine confisca si intende la ablazione coattiva al reo dei beni connessi al reato. Nata come misura di sicurezza patrimoniale (artt. 236 e 240 c.p.), ha assunto nel tempo, pur mantenendo il nomen iuris, configurazioni diverse, allontanandosi sempre più dal modello tradizionale. La disposizione codicistica, infatti, distingue ipotesi di confisca facoltativa, ove il provvedimento può essere disposto in base alla valutazione del giudice, da ipotesi di confisca obbligatoria, ove il provvedimento deve essere disposto sempre, essendo la valutazione già stata espressa a priori dal legislatore. La confisca facoltativa è comunque subordinata a una pronuncia di condanna. Le uniche ipotesi di confisca che prescindono dalla condanna sono quelle che involgono i c.d. beni intrinsecamente criminosi, ossia quelle cose il cui uso, porto o detenzione o alienazione costituisce reato: la pericolosità è in re ipsa e la loro confiscabilità necessaria. Entrambe le ipotesi di confisca (facoltativa e obbligatoria) presuppongono il c.d. nesso pertinenziale tra il bene da confiscare e il reato. L’aver, l’ordinamento italiano, riscoperto la confisca quale strumento di lotta contro l’accumulazione di capitali illeciti, sia con riferimento alla criminalità organizzata, sia con riferimento alla criminalità economica e d’impresa, ha portato allo svuotamento, o comunque al superamento, di queste regole. La regola generale della facoltatività della misura si è invertita, nelle forme speciali di confisca, nel suo contrario, divenendo generale la obbligatorietà. L’ipotesi di confisca senza condanna, unica nella formulazione tradizionale, subisce una crescente espansione applicativa. Il legame tra il bene confiscato e il reato perde la sua essenzialità, assumendo la nozione di bene contorni molto labili e trasformandosi il reato da presupposto per la misura a “occasione” per la sua adozione. Questo massiccio discostamento dal modello tradizionale, oltre a decretare l’obsolenza dell’art. 240 c.p., è espressione della volontà statale di ricorrere a interventi di politica criminale più efficaci, la cui maggiore incisività sta nell’identificare nel patrimonio (e, dunque, nella sua aggressione da parte dello Stato), prima ancora che nella persona, il “luogo” della lotta al crimine. Che al di sotto di ogni varietà di confisca introdotta legislativamente covi una specifica scelta di politica criminale è chiaro; ma ciò non consente di ignorare il contesto (costituzionale e convenzionale) nel quale tali scelte operano. Al contrario, esige che, anche in questo campo, sia mantenuto (e, dunque, constatato) il rispetto di un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali; che all’intensificarsi del ricorso a misure di intervento sul patrimonio non corrisponda, sul piano legislativo, una progressiva attenuazione del livello di tutela del singolo e del suo patrimonio. La neutralizzazione patrimoniale di soggetti inseriti nell’ambito di una criminalità del profitto può certamente richiedere degli adattamenti dei principi del diritto penale classico, soprattutto quando si frappongono esigenze di difesa sociale avvertite come fondamentali. Assume, però, rilevanza costituzionale la delimitazione dei confini entro i quali un allentamento dei tradizionali canoni penalistici può dirsi legittimo. La peculiarità dell’istituto della confisca, dunque, sta proprio in ciò: per quanto si tratti di una misura specifica ed eminentemente tecnica, essa si pone a cavallo di due esigenze potenzialmente contraddittorie (nel senso della loro reciproca esclusione), ma tra le quali è invece necessario trovare un contemperamento: le esigenze di effettività del sistema penale dinanzi a fenomeni criminali di rilevante intensità, e le esigenze di legalità e di garanzia – dalle quali non è comunque possibile prescindere - dell’imputato. Si potrebbe dire, tra la «ragion di Stato» e la «ragione di Costituzione».
2018
Codice delle confische
Giuffre'
Le fonti del diritto italiano
3
51
978-88-14-21652-7
confisca; misura di prevenzione/sanzione; principi costituzionali in materia penale; obblighi convenzionali in materia penale
Valeria Marcenò
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1676470
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