Nel mio precedente libro, La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze, avevo cercato di delineare un quadro dell’amministrazione della giustizia penale in Piemonte dal 1802 al 1814, cioè nel periodo in cui il territorio subalpino fu annesso alla Francia. Il saggio, che si proponeva di essere la prima monografia dedicata interamente all’applicazione della legislazione penale nel Piemonte napoleonico, costituiva una riflessione sulla successione delle leggi penali francesi vigenti in quella giurisdizione, nonché uno studio del fenomeno criminale nel Piemonte d’inizio Ottocento attraverso le sentenze emanate dagli organi giudiziari durante l’annessione alla Francia. Nell’ambito di questo lavoro di ricerca mi ero imbattuto, presso la Biblioteca “Romain Gary” di Nice Ville, nelle Observations sul Projet de code criminel, correctionnel et de police de l’an IX, che i giudici dei territori subalpini e transalpini già sabaudi, annessi alla Francia dal 1792 al 1802 – cioè quelli dei Tribunali Criminali dei dipartimenti del Po e della Dora, della Stura e del Tanaro, della Corte d’Appello di Torino e dei Tribunali Criminali e Speciali di Nizza e Chambéry – avevano redatto durante la consultazione del 1804. Tali Observations rivestono un certo interesse anche perché, se da una parte registrano le riflessioni dei giudici già sabaudi sulle novità che i codici penali in uso (Lepeletier e Merlin) contenevano e quelli in gestazione (il progetto Target) promettevano di introdurre – come ad esempio il sistema delle incriminazioni e delle pene nel diritto sostanziale –, dall’altra rivolgono obiezioni piuttosto nette alla riforma del diritto processuale penale che Napoleone intendeva attivare quanto prima, ma che realizzò soltanto nel 1808 con il Code d’instruction criminelle, dopo una revisione radicale del Projet. Visto il gran numero di articoli del Projet (ben 1169), nell’intento di fornire al lettore un quadro meno dispersivo ed il più possibile chiaro e conciso dei risultati del mio lavoro, ritengo opportuno ricordare i quattro temi (l’istituto e la figura del pretore, la funzione e la composizione delle giurie, il concetto di colpevolezza e la relazione tra reato e pena, la condanna alla pena capitale) da me individuati come i pilastri su cui poggiava la struttura del Projet e, nonostante ciò, considerati problematici sia dai magistrati operanti nei cinque tribunali degli ex Stati sabaudi sia da quelli degli altri tribunali partecipanti alla consultazione. Infatti, a loro parere le proposte contenute nel progetto presentavano elementi di criticità che comportavano o una soppressione o, quanto meno, una revisione di molte voci contenute nel progetto riguardanti sia il diritto sostanziale che quello processuale.
Piemonte, Nizza e Savoia di fronte al rinnovamento processuale napoleonico. Le osservazioni dei tribunali già sabaudi sul Projet de code criminel de l'an IX
Mario Riberi
2017-01-01
Abstract
Nel mio precedente libro, La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze, avevo cercato di delineare un quadro dell’amministrazione della giustizia penale in Piemonte dal 1802 al 1814, cioè nel periodo in cui il territorio subalpino fu annesso alla Francia. Il saggio, che si proponeva di essere la prima monografia dedicata interamente all’applicazione della legislazione penale nel Piemonte napoleonico, costituiva una riflessione sulla successione delle leggi penali francesi vigenti in quella giurisdizione, nonché uno studio del fenomeno criminale nel Piemonte d’inizio Ottocento attraverso le sentenze emanate dagli organi giudiziari durante l’annessione alla Francia. Nell’ambito di questo lavoro di ricerca mi ero imbattuto, presso la Biblioteca “Romain Gary” di Nice Ville, nelle Observations sul Projet de code criminel, correctionnel et de police de l’an IX, che i giudici dei territori subalpini e transalpini già sabaudi, annessi alla Francia dal 1792 al 1802 – cioè quelli dei Tribunali Criminali dei dipartimenti del Po e della Dora, della Stura e del Tanaro, della Corte d’Appello di Torino e dei Tribunali Criminali e Speciali di Nizza e Chambéry – avevano redatto durante la consultazione del 1804. Tali Observations rivestono un certo interesse anche perché, se da una parte registrano le riflessioni dei giudici già sabaudi sulle novità che i codici penali in uso (Lepeletier e Merlin) contenevano e quelli in gestazione (il progetto Target) promettevano di introdurre – come ad esempio il sistema delle incriminazioni e delle pene nel diritto sostanziale –, dall’altra rivolgono obiezioni piuttosto nette alla riforma del diritto processuale penale che Napoleone intendeva attivare quanto prima, ma che realizzò soltanto nel 1808 con il Code d’instruction criminelle, dopo una revisione radicale del Projet. Visto il gran numero di articoli del Projet (ben 1169), nell’intento di fornire al lettore un quadro meno dispersivo ed il più possibile chiaro e conciso dei risultati del mio lavoro, ritengo opportuno ricordare i quattro temi (l’istituto e la figura del pretore, la funzione e la composizione delle giurie, il concetto di colpevolezza e la relazione tra reato e pena, la condanna alla pena capitale) da me individuati come i pilastri su cui poggiava la struttura del Projet e, nonostante ciò, considerati problematici sia dai magistrati operanti nei cinque tribunali degli ex Stati sabaudi sia da quelli degli altri tribunali partecipanti alla consultazione. Infatti, a loro parere le proposte contenute nel progetto presentavano elementi di criticità che comportavano o una soppressione o, quanto meno, una revisione di molte voci contenute nel progetto riguardanti sia il diritto sostanziale che quello processuale.| File | Dimensione | Formato | |
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