Con la sentenza Corte di giustizia, 8 marzo 2018, causa C-64/17, la Corte di giustizia si pronuncia sui criteri di allocazione della giurisdizione in realzione ad una controversia scaturita da un rapporto di concessione di vendita. La Corte ritiene che, ai sensi dell'art. 25, Reg. (UE) n. 1215/2012, la giurisdizione su tale controversia non possa esser prorogata dalla clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali menzionate unicamente nelle fatture emesse dalla concedente in relazione alle singole vendite effettuate nell'ambito del rapporto di cocessione, fatta salva diversa valutazione da parte della corte nazionale. Di conseguenza, ritenendo applicabile l'art. 7, punto 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1215/2012, la Corte individua quale giudice internazionalmente competente il giudice del luogo di prestazione dei servizi.
Titoli di giurisdizione e contratto di concessione di vendita
Ennio Piovesani
2018-01-01
Abstract
Con la sentenza Corte di giustizia, 8 marzo 2018, causa C-64/17, la Corte di giustizia si pronuncia sui criteri di allocazione della giurisdizione in realzione ad una controversia scaturita da un rapporto di concessione di vendita. La Corte ritiene che, ai sensi dell'art. 25, Reg. (UE) n. 1215/2012, la giurisdizione su tale controversia non possa esser prorogata dalla clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali menzionate unicamente nelle fatture emesse dalla concedente in relazione alle singole vendite effettuate nell'ambito del rapporto di cocessione, fatta salva diversa valutazione da parte della corte nazionale. Di conseguenza, ritenendo applicabile l'art. 7, punto 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1215/2012, la Corte individua quale giudice internazionalmente competente il giudice del luogo di prestazione dei servizi.File | Dimensione | Formato | |
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