L’a. rileva la stretta connessione tra forma dell’atto di appello e natura del relativo giudizio, che si influenzano reciprocamente. Inizialmente ispirato al modello del novum iudicium, oggi il rimedio processuale di cui si discute ha assunto le caratteristiche tipiche di una revisio prioris instantiae, le cui finalità potevano essere perfettamente soddisfatte dal vecchio testo legislativo sulla forma dell’atto di appello. La nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., apparentemente elevando il livello di specificità richiesto alle critiche da muovere contro la sentenza impugnata, si spiega dunque con l’intento deflazionistico del contenzioso connesso al meccanismo del filtro in appello, anch’esso introdotto dal D.L. 83/2012. Considerata l’inutilità di tale meccanismo ad assicurare la ragionevole durata dei processi, bene hanno quindi stabilito le Sezioni Unite della Cassazione che il maggior rigore dei requisiti formali dell’atto di appello di cui al nuovo testo di legge è per l’appunto solo apparente e che, in particolare, non impone all’appellante di prospettare un progetto alternativo di decisione. Meglio sarebbe, però, un complessivo ripensamento della filosofia di gran parte degli ultimi interventi riformatori.
Natura del giudizio e forma dell’atto di appello
Eugenio Dalmotto
2019-01-01
Abstract
L’a. rileva la stretta connessione tra forma dell’atto di appello e natura del relativo giudizio, che si influenzano reciprocamente. Inizialmente ispirato al modello del novum iudicium, oggi il rimedio processuale di cui si discute ha assunto le caratteristiche tipiche di una revisio prioris instantiae, le cui finalità potevano essere perfettamente soddisfatte dal vecchio testo legislativo sulla forma dell’atto di appello. La nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., apparentemente elevando il livello di specificità richiesto alle critiche da muovere contro la sentenza impugnata, si spiega dunque con l’intento deflazionistico del contenzioso connesso al meccanismo del filtro in appello, anch’esso introdotto dal D.L. 83/2012. Considerata l’inutilità di tale meccanismo ad assicurare la ragionevole durata dei processi, bene hanno quindi stabilito le Sezioni Unite della Cassazione che il maggior rigore dei requisiti formali dell’atto di appello di cui al nuovo testo di legge è per l’appunto solo apparente e che, in particolare, non impone all’appellante di prospettare un progetto alternativo di decisione. Meglio sarebbe, però, un complessivo ripensamento della filosofia di gran parte degli ultimi interventi riformatori.| File | Dimensione | Formato | |
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