Molti studi hanno riflettuto sul ruolo centrale assunto dal giudiziario nella produzione del “diritto dell’economia”. Questo lavoro considera il fenomeno opposto, ovvero il problema, per certi versi ancor maggiore, che si pone quando è preclusa al cittadino la possibilità di sollecitare un controllo giurisdizionale su alcune fondamentali decisioni di natura economica. Il punto più grave della crisi dei debiti pubblici europei fu superato sui mercati per effetto di un atto che va ben lungi dal qualificarsi perfino come soft-law, ovvero il celebre discorso del Presidente della BCE contenente l’impegno a fare “whatever it takes” per salvare l’euro. Tale impegno ha completamente mutato lo scenario dei mercati, ma è mancata qualunque possibilità di scrutinio di quell’atto, in nessun modo classificabile come una fonte, ma che pure ha inciso profondissimamente sugli operatori economici come se lo fosse. E anche in seguito, quando l’impegno di Draghi fu tradotto in atti giuridicamente vincolanti, il controllo giurisdizionale è stato limitato e ineffettivo, e al singolo cittadino europeo è stata nei fatti preclusa la possibilità di esperire un rimedio efficace. Ciò appare una costante delle decisioni in questa materia, non nuova né solo europea (perfino il gold standard fu abbandonato da Nixon con una mera dichiarazione estiva), ma certamente di dimensioni e portata crescente, al crescere della quantità di decisioni che la politica demanda a organi privi di legittimazione democratica, e che neppure passano al vaglio dei giudici. Questo pone evidenti problemi per la costruzione di un “diritto dell’economia” che possa dirsi democraticamente fondato, e sollecita al giurista, in ottica de iure condendo, la ricerca di soluzioni per “rimediare” all’assenza di remedy. In quest’ottica, appare da favorire un’apertura a strumenti di accesso diretto alla giustizia costituzionale, come quello previsto, pur con vari limiti, dall’ordinamento tedesco, non a caso l’unico ad aver aperto la via ad un certo controllo giurisdizionale di alcune delle più fondamentali decisioni di politica monetaria non convenzionale degli ultimi anni. Ma il problema si estende anche all’ordinarietà della politica monetaria per così dire convenzionale, rischiando di far emergere un fondamentale vulnus alla base della stessa, e va in realtà ben oltre, investendo tutte le politiche pubbliche in materia economica, sulla cui legittimità il cittadino-consumatore e contribuente ha scarse possibilità di sollecitare un pronunciamento giurisdizionale. Da questo punto di vista, appare feconda la riflessione sulle variabili istituzionali che incidono su quello che in altra sede ha proposto di chiamare “lobbying giudiziario”, ovvero la possibilità per individui e soprattutto gruppi di ottenere “rappresentanza” e influenzare il processo di produzione delle policy davanti al terzo potere, una possibilità che in materia economica assume una centralità se possibile superiore a qualunque altro ambito delle politiche pubbliche.
I parlamenti e il governo dell'economia. La crescente delega agli organi tecnici e i problemi della (limitata) supplenza delle corti
Riccardo de caria
2018-01-01
Abstract
Molti studi hanno riflettuto sul ruolo centrale assunto dal giudiziario nella produzione del “diritto dell’economia”. Questo lavoro considera il fenomeno opposto, ovvero il problema, per certi versi ancor maggiore, che si pone quando è preclusa al cittadino la possibilità di sollecitare un controllo giurisdizionale su alcune fondamentali decisioni di natura economica. Il punto più grave della crisi dei debiti pubblici europei fu superato sui mercati per effetto di un atto che va ben lungi dal qualificarsi perfino come soft-law, ovvero il celebre discorso del Presidente della BCE contenente l’impegno a fare “whatever it takes” per salvare l’euro. Tale impegno ha completamente mutato lo scenario dei mercati, ma è mancata qualunque possibilità di scrutinio di quell’atto, in nessun modo classificabile come una fonte, ma che pure ha inciso profondissimamente sugli operatori economici come se lo fosse. E anche in seguito, quando l’impegno di Draghi fu tradotto in atti giuridicamente vincolanti, il controllo giurisdizionale è stato limitato e ineffettivo, e al singolo cittadino europeo è stata nei fatti preclusa la possibilità di esperire un rimedio efficace. Ciò appare una costante delle decisioni in questa materia, non nuova né solo europea (perfino il gold standard fu abbandonato da Nixon con una mera dichiarazione estiva), ma certamente di dimensioni e portata crescente, al crescere della quantità di decisioni che la politica demanda a organi privi di legittimazione democratica, e che neppure passano al vaglio dei giudici. Questo pone evidenti problemi per la costruzione di un “diritto dell’economia” che possa dirsi democraticamente fondato, e sollecita al giurista, in ottica de iure condendo, la ricerca di soluzioni per “rimediare” all’assenza di remedy. In quest’ottica, appare da favorire un’apertura a strumenti di accesso diretto alla giustizia costituzionale, come quello previsto, pur con vari limiti, dall’ordinamento tedesco, non a caso l’unico ad aver aperto la via ad un certo controllo giurisdizionale di alcune delle più fondamentali decisioni di politica monetaria non convenzionale degli ultimi anni. Ma il problema si estende anche all’ordinarietà della politica monetaria per così dire convenzionale, rischiando di far emergere un fondamentale vulnus alla base della stessa, e va in realtà ben oltre, investendo tutte le politiche pubbliche in materia economica, sulla cui legittimità il cittadino-consumatore e contribuente ha scarse possibilità di sollecitare un pronunciamento giurisdizionale. Da questo punto di vista, appare feconda la riflessione sulle variabili istituzionali che incidono su quello che in altra sede ha proposto di chiamare “lobbying giudiziario”, ovvero la possibilità per individui e soprattutto gruppi di ottenere “rappresentanza” e influenzare il processo di produzione delle policy davanti al terzo potere, una possibilità che in materia economica assume una centralità se possibile superiore a qualunque altro ambito delle politiche pubbliche.File | Dimensione | Formato | |
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