Il contributo verte sugli effetti che il fallimento spiega sui contratti di borsa a termine. L’apertura della procedura ne determina lo scioglimento ope legis, secondo uno schema la cui ratio va individuata nella necessità di sottrarre il patrimonio dell’imprenditore decotto al rischio legato all’oscillazione nel tempo del parametro finanziario sottostante al negozio. L’enucleazione dell’interesse protetto costituisce la guida per l’interprete che intenda individuare l’area di applicazione della norma, estensibile a tutti quei rapporti in cui il differimento dell’esecuzione delle prestazioni a un termine prestabilito non svolga una mera funzione dilatoria, ma assuma anzitutto rilevanza ai fini della determinazione della causa del contratto. Si affrontano altresì le implicazioni dello scioglimento (assimilabile, nella sostanza, all’anticipazione della scadenza originariamente pattuita), con particolare riguardo ai criteri di liquidazione del rapporto (incluso quello basato sul costo di sostituzione) e alle problematiche inerenti alla possibilità, per il contraente in bonis, di dedurre il credito che dovesse risultare in capo al fallimento in compensazione con i propri eventuali controcrediti.

I contratti di borsa a termine

AIELLO MARCO MARIA
2016-01-01

Abstract

Il contributo verte sugli effetti che il fallimento spiega sui contratti di borsa a termine. L’apertura della procedura ne determina lo scioglimento ope legis, secondo uno schema la cui ratio va individuata nella necessità di sottrarre il patrimonio dell’imprenditore decotto al rischio legato all’oscillazione nel tempo del parametro finanziario sottostante al negozio. L’enucleazione dell’interesse protetto costituisce la guida per l’interprete che intenda individuare l’area di applicazione della norma, estensibile a tutti quei rapporti in cui il differimento dell’esecuzione delle prestazioni a un termine prestabilito non svolga una mera funzione dilatoria, ma assuma anzitutto rilevanza ai fini della determinazione della causa del contratto. Si affrontano altresì le implicazioni dello scioglimento (assimilabile, nella sostanza, all’anticipazione della scadenza originariamente pattuita), con particolare riguardo ai criteri di liquidazione del rapporto (incluso quello basato sul costo di sostituzione) e alle problematiche inerenti alla possibilità, per il contraente in bonis, di dedurre il credito che dovesse risultare in capo al fallimento in compensazione con i propri eventuali controcrediti.
2016
Crisi d'impresa e procedure concorsuali
UTET Giuridica
Omnia Trattati giuridici
I
1305
1317
9788859813354
Contratto di borsa a termine, fallimento, scioglimento, liquidazione del rapporto, compensazione
AIELLO MARCO MARIA
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