Sussiste la violazione dell’art. 6 par. 1 e 3 CEDU nei casi in cui, nella fase delle indagini, la legislazione nazionale deroghi, senza giustificati motivi, alla necessaria presenza di una difensore, quindi della difesa tecnica, prima e durante l’interrogatorio di un indagato. Il diritto alla difesa tecnica sussiste infatti sin dal primo interrogatorio di garanzia.
IL FONDAMENTALE DIRITTO ALLA DIFESA. Riflessioni a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, Sentenza Beuze c/ Belgio, 9 novembre 2018. Ricorso n. 71409/2010
RACCA ANDREA
2019-01-01
Abstract
Sussiste la violazione dell’art. 6 par. 1 e 3 CEDU nei casi in cui, nella fase delle indagini, la legislazione nazionale deroghi, senza giustificati motivi, alla necessaria presenza di una difensore, quindi della difesa tecnica, prima e durante l’interrogatorio di un indagato. Il diritto alla difesa tecnica sussiste infatti sin dal primo interrogatorio di garanzia.File in questo prodotto:
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