La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri bisogni o interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Questo è quanto previsto dall’art. 404, norma che apre il capo I, introdotto al Titolo XII, Libro Primo dalla L. n. 6 del 9 gennaio 2004 e dedicato all'istituto dell'amministrazione di sostegno, la cui finalità è proprio quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, l'attività pratica non sempre permette una facile applicazione della norma, dovendo l'amministratore di sostegno adoperarsi per risolvere piccole e grandi difficoltà del vivere comune del Beneficiario. L'articolo riporta le attività di ricerca svolte nell'ambito del laboratorio delle Cliniche legali della disabilità dell'università degli Studi di Torino anno acc. 2016-2017.

PROFILI CONCRETI DI ASSISTENZA E TUTELA ALLA PERSONA NELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

ANDREA RACCA
2019-01-01

Abstract

La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri bisogni o interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Questo è quanto previsto dall’art. 404, norma che apre il capo I, introdotto al Titolo XII, Libro Primo dalla L. n. 6 del 9 gennaio 2004 e dedicato all'istituto dell'amministrazione di sostegno, la cui finalità è proprio quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, l'attività pratica non sempre permette una facile applicazione della norma, dovendo l'amministratore di sostegno adoperarsi per risolvere piccole e grandi difficoltà del vivere comune del Beneficiario. L'articolo riporta le attività di ricerca svolte nell'ambito del laboratorio delle Cliniche legali della disabilità dell'università degli Studi di Torino anno acc. 2016-2017.
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https://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=3618
ANDREA RACCA
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