La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno da sempre presente e largamente diffuso nella società. La Comunità Internazionale, tuttavia, ha iniziato ad evidenziare ed analizzare sistematicamente il problema solo a partire dai primi anni ’90. La prima definizione universalmente riconosciuta di violenza nei confronti delle donne risale al 1993, quando la Dichiarazione delle Nazioni Unite per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne ha stabilito all’art. 1 che “… l’espressione ‘violenza contro le donne’ significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”. Inoltre lo stesso documento specificava nell’art. 2 che “… La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue: a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l’abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada”. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2 (Istanbul 11 maggio 2011, firmata per l’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata il 10 settembre 2013) precisa nell’art. 3 che “… con l’espressione ‘violenza nei confronti delle donne’ si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; l’espressione ‘violenza domestica’ designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Con queste definizioni ben impresse nella mente svilupperemo nei capitoli che seguono il tema della violenza nei confronti delle donne, ponendo una particolare attenzione alla diffusione del fenomeno nel nostro Paese, alle conseguenze che la violenza ha sulla salute della donna e dei suoi figli, alle ripercussioni economiche del fenomeno, con uno sguardo alla letteratura internazionale nella descrizione delle diverse forme di abuso.
La violenza in gravidanza
Canavese Antonella;
2019-01-01
Abstract
La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno da sempre presente e largamente diffuso nella società. La Comunità Internazionale, tuttavia, ha iniziato ad evidenziare ed analizzare sistematicamente il problema solo a partire dai primi anni ’90. La prima definizione universalmente riconosciuta di violenza nei confronti delle donne risale al 1993, quando la Dichiarazione delle Nazioni Unite per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne ha stabilito all’art. 1 che “… l’espressione ‘violenza contro le donne’ significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”. Inoltre lo stesso documento specificava nell’art. 2 che “… La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue: a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l’abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada”. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2 (Istanbul 11 maggio 2011, firmata per l’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata il 10 settembre 2013) precisa nell’art. 3 che “… con l’espressione ‘violenza nei confronti delle donne’ si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; l’espressione ‘violenza domestica’ designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Con queste definizioni ben impresse nella mente svilupperemo nei capitoli che seguono il tema della violenza nei confronti delle donne, ponendo una particolare attenzione alla diffusione del fenomeno nel nostro Paese, alle conseguenze che la violenza ha sulla salute della donna e dei suoi figli, alle ripercussioni economiche del fenomeno, con uno sguardo alla letteratura internazionale nella descrizione delle diverse forme di abuso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.