La natura sempre più tecnica delle questioni di legittimità costituzionale induce a discutere di un tema che da sempre interessa gli studi di giustizia costituzionale: quello dei poteri istruttori della Corte costituzionale, delle sue forme e dei suoi limiti. La dottrina, evidenziando l’insufficienza o comunque l’eccessiva vaghezza delle vigenti regole in materia di istruttoria, chiede alla Corte costituzionale di aprire le maglie della partecipazione al processo costituzionale; la Corte costituzionale, dal canto suo, sembra avvertire la necessità di abbandonare l’atteggiamento di ritrosia e parsimonia nel ricorso agli strumenti istruttori in cui si è costretta attraverso la sua stessa giurisprudenza. Le proposte avanzate nel tempo dalla dottrina sono molteplici e varie, così come gli inconvenienti ma anche le convenienze che potrebbero derivare da un ampliamento dei contradditori. Ciò che pare emergere con evidenza è la constatazione che la complessità delle questioni attuali «preme» affinché si tenga conto del «contesto» non solo giuridico, ma anche sociale ed economico nel quale si collocano origini ed effetti delle questioni. Nella ricostruzione ampia del contesto è essenziale parlare di «contradditorio», inteso però come «metodo», ossia come strumento finalizzato all’arricchimento dei profili argomentativi utili alla decisione costituzionale; come strumento che offre alla Corte una prospettiva di sindacato non quantitativamente più estesa, bensì qualitativamente più estesa.

La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche

Valeria Marcenò
2019-01-01

Abstract

La natura sempre più tecnica delle questioni di legittimità costituzionale induce a discutere di un tema che da sempre interessa gli studi di giustizia costituzionale: quello dei poteri istruttori della Corte costituzionale, delle sue forme e dei suoi limiti. La dottrina, evidenziando l’insufficienza o comunque l’eccessiva vaghezza delle vigenti regole in materia di istruttoria, chiede alla Corte costituzionale di aprire le maglie della partecipazione al processo costituzionale; la Corte costituzionale, dal canto suo, sembra avvertire la necessità di abbandonare l’atteggiamento di ritrosia e parsimonia nel ricorso agli strumenti istruttori in cui si è costretta attraverso la sua stessa giurisprudenza. Le proposte avanzate nel tempo dalla dottrina sono molteplici e varie, così come gli inconvenienti ma anche le convenienze che potrebbero derivare da un ampliamento dei contradditori. Ciò che pare emergere con evidenza è la constatazione che la complessità delle questioni attuali «preme» affinché si tenga conto del «contesto» non solo giuridico, ma anche sociale ed economico nel quale si collocano origini ed effetti delle questioni. Nella ricostruzione ampia del contesto è essenziale parlare di «contradditorio», inteso però come «metodo», ossia come strumento finalizzato all’arricchimento dei profili argomentativi utili alla decisione costituzionale; come strumento che offre alla Corte una prospettiva di sindacato non quantitativamente più estesa, bensì qualitativamente più estesa.
2019
2
393
409
Terzi intervenienti; processo costituzionale; Corte costituzionale; questioni tecniche
Valeria Marcenò
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