Nel contributo si esamina l’evoluzione registratasi, tanto nella riflessione dei giuristi romani quanto nella giurisprudenza italiana, a proposito della ragione per cui «ciò che si dà a una meretrice non si può ripetere» (‘quod meretrici datur, repeti non potest’), il che, come attestato in D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 ad ed.), è stato spiegato, in un primo tempo, ravvisando turpitudo in entrambe le parti del rapporto, secondo una visione tradizionale seguita anche dalla Corte di cassazione, e, in un secondo tempo, considerando turpe solo il contegno del cliente, in una prospettiva, fatta propria di recente dal Tribunale di Roma, di maggiore sensibilità nei confronti della prostituta. / This paper examines the evolution that took place, both in the Roman jurists’ reflection and in the Italian jurisprudence, with regard to the reason why «what is given to a prostitute cannot be recovered» (‘quod meretrici datur, repeti non potest’), which, as attested in D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 ad ed.), was explained, at first, recognizing turpitudo in both parties of the relationship, in accordance with a traditional view followed also by the Court of cassation, and, later on, considering tainted only the client’s behaviour, in a perspective, recently adopted by the Court of Rome, of higher sensitivity towards the prostitute.

'Quod meretrici datur, repeti non potest'. La nova ratio di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana

Alberto RINAUDO
2018-01-01

Abstract

Nel contributo si esamina l’evoluzione registratasi, tanto nella riflessione dei giuristi romani quanto nella giurisprudenza italiana, a proposito della ragione per cui «ciò che si dà a una meretrice non si può ripetere» (‘quod meretrici datur, repeti non potest’), il che, come attestato in D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 ad ed.), è stato spiegato, in un primo tempo, ravvisando turpitudo in entrambe le parti del rapporto, secondo una visione tradizionale seguita anche dalla Corte di cassazione, e, in un secondo tempo, considerando turpe solo il contegno del cliente, in una prospettiva, fatta propria di recente dal Tribunale di Roma, di maggiore sensibilità nei confronti della prostituta. / This paper examines the evolution that took place, both in the Roman jurists’ reflection and in the Italian jurisprudence, with regard to the reason why «what is given to a prostitute cannot be recovered» (‘quod meretrici datur, repeti non potest’), which, as attested in D. 12.5.4.3 (Ulp. 26 ad ed.), was explained, at first, recognizing turpitudo in both parties of the relationship, in accordance with a traditional view followed also by the Court of cassation, and, later on, considering tainted only the client’s behaviour, in a perspective, recently adopted by the Court of Rome, of higher sensitivity towards the prostitute.
2018
A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici
Ledizioni
Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
VI
267
282
9788867057207
'quod meretrici datur, repeti non potest'; nova ratio; D. 12.5.4.3; giurisprudenza italiana / Italian jurisprudence
Alberto RINAUDO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1712483
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