Il contributo verte sugli effetti della dichiarazione di fallimento sul contratto di associazione in partecipazione, distinguendo l’ipotesi in cui la procedura interessi l’associante da quella dell’associato. Mentre questo secondo caso resta sottoposto alla disciplina generale di cui all’art. 72 l. fall., al primo è dedicata la norma speciale di cui all’art. 77 l. fall., la quale dispone l’automatico scioglimento del negozio alla data di apertura della procedura, sempre che l’imprenditore fallito non abbia ancora integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Fa eccezione l’ipotesi in cui intervenga l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, laddove non vi è ragione per discostarsi alla previsione di cui all’art. 104, 8° comma, l. fall. In conseguenza dello scioglimento del rapporto, operante ex nunc, l’associato, anche sulla scorta delle risultanze del rendiconto (alla cui redazione deve provvedere il curatore), da un lato, ha titolo per insinuare al passivo i crediti derivanti dagli utili di propria spettanza già maturati e dalla restituzione dell’apporto (al netto delle perdite allo stesso imputabili), dall’altro, è tenuto a completare il versamento nei limiti in cui esso si riveli necessario per coprire le perdite pregresse competenza dell’associato medesimo.
L'associazione in partecipazione
Marco Aiello
2016-01-01
Abstract
Il contributo verte sugli effetti della dichiarazione di fallimento sul contratto di associazione in partecipazione, distinguendo l’ipotesi in cui la procedura interessi l’associante da quella dell’associato. Mentre questo secondo caso resta sottoposto alla disciplina generale di cui all’art. 72 l. fall., al primo è dedicata la norma speciale di cui all’art. 77 l. fall., la quale dispone l’automatico scioglimento del negozio alla data di apertura della procedura, sempre che l’imprenditore fallito non abbia ancora integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Fa eccezione l’ipotesi in cui intervenga l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, laddove non vi è ragione per discostarsi alla previsione di cui all’art. 104, 8° comma, l. fall. In conseguenza dello scioglimento del rapporto, operante ex nunc, l’associato, anche sulla scorta delle risultanze del rendiconto (alla cui redazione deve provvedere il curatore), da un lato, ha titolo per insinuare al passivo i crediti derivanti dagli utili di propria spettanza già maturati e dalla restituzione dell’apporto (al netto delle perdite allo stesso imputabili), dall’altro, è tenuto a completare il versamento nei limiti in cui esso si riveli necessario per coprire le perdite pregresse competenza dell’associato medesimo.File | Dimensione | Formato | |
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